pensione-anticipata-requisiti-2019Pensione Anticipata, i requisiti nel 2019 cambieranno: ma in quale modo? Le novità della bozza del decreto legge governativo. Blocco retroattivo speranza di vita e benefici anche per i precoci? Scopriamolo.


Le novità della bozza del decreto legge governativo. Con il blocco retroattivo della speranza di vita nel 2019 si potrà continuare ad uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne. Beneficio esteso anche ai precoci.

 

La bozza del decreto legge sulla quota 100 conferma il blocco retroattivo della speranza di vita per la pensione anticipata. L’articolo 15 del decreto legge che sarà approvato nei prossimi giorni riporta le lancette indietro al 31 dicembre 2018 cristallizzando dal 1° gennaio 2019 i requisiti contributivi per la pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. La novità della bozza è che gli adeguamenti verrebbero fermati definitivamente, quindi, anche oltre il biennio 2019-2020, non solo con riferimento all’aspettativa di vita scattata dal 1° gennaio 2019.

 

Il beneficio è esteso anche ai lavoratori precoci (cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età) che si trovano nei profili di tutela noti ormai da tempo (disoccupati, invalidi, caregiver, addetti alle mansioni gravose o usuranti). Come noto questi lavoratori dal 1° maggio 2017 a seguito della legge 232/2016 possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. L’articolo 17 della bozza congela, quindi, a 41 anni di contributi i requisiti contributivi per la suddetta prestazione anche dal 1° gennaio 2019 in poi.

 

Tornano le finestre mobili

 

Con il blocco della speranza di vita tornano però le finestre mobili trimestrali già annunciate per la quota 100. Vale a dire che dal 1° gennaio 2019 chi matura i requisiti per la pensione anticipata (sia nel sistema misto che contributivo) con i requisiti cristallizzati non percepirà l’assegno il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti (come accade oggi) ma dovrà attendere tre mesi. Ad esempio chi matura il requisito nel maggio 2019 avrà la pensione il 1° settembre 2019 e non il 1° giugno 2019. Il ripristino delle finestre comporta che durante il lasso temporale che separa la maturazione dei requisiti dalla decorrenza del rateo l’assicurato può anche smettere di lavorare o, comunque, non continuare a versare contributi (es. nel caso in cui sia stato autorizzato alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS).

 

In sede di prima applicazione è previsto che chi matura il requisito contributivo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto legge (che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio) la decorrenza della pensione è fissata comunque al 1° Aprile 2019. Tale disposizione non è replicata però per i lavoratori precoci. Resta inteso che chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2018 non è coinvolto nel meccanismo di slittamento in quanto mantiene in vigore la disciplina precedente. La bozza del decreto legge non prevede, inoltre, un regime differenziato tra settore privato e pubblico a differenza di quanto, invece, viene disposto in materia di accesso alla quota 100.

 

Pertanto anche i lavoratori del pubblico impiego dovrebbero scontare un’attesa di tre mesi e non di sei mesi.

 

La tavola sottostante riepiloga, quindi, il meccanismo di slittamento con riferimento ai requisiti per la pensione anticipata maturati dal 1° gennaio 2019 in poi.

 

 

Contributivi puri

Il blocco dell’adeguamento, tuttavia, non si estende al requisito anagrafico di cui all’articolo 24, co. 11 del Dl 201/2011 che consente, in alternativa ai 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) di andare in pensione anticipata, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, con 63 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l’assegno pensionistico risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale. Pertanto nei confronti di tali soggetti resterebbe confermato lo scatto del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2019 a 64 anni tondi con decorrenza della pensione senza applicazione delle finestre mobili.