pensione-anticipata-cumulo-computoLa pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Quali sono i requisiti per il triennio 2016-2018?


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. La Legge di bilancio per il 2018 ha sospeso il prossimo adeguamento alla speranza di vita (cinque mesi dal 1° gennaio 2019) nei confronti dei lavoratori con:

 

1) almeno 30 anni di contributi;

 

2) hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (cioè risultano lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni), e;

 

3) non risultano titolari dell’Ape sociale al momento del pensionamento.

 

Tali soggetti, pertanto, dal 1° gennaio 2019 beneficeranno di uno sconto di cinque mesi sui requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia.

 

La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall’articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall’articolo 1, co. 194 della legge 232/2016. La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2016, l’ultimo disponibile.

 

 

 

I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall’età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate. Cioè al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018.

 

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l’agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

 

Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu’ favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

 

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Anche il requisito anagrafico di 63 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati. Pertanto nel triennio 2016-2018 questo valore è stato incrementato di ulteriori sette mesi diventando pari a 63 anni e 7 mesi e dal 2019 passerà a 64 anni e continuerà a seguire nel tempo gli adeguamenti alla speranza di vita Istat. La tavola sottostante riepiloga, quindi, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in parola. Si rammenta che i valori successivi al 2021 non sono ufficiali ma stimati secondo lo scenario demografico Istat 2016. Essi pertanto potrebbero mutare.

 

 

La Decorrenza

Tutte le prestazioni sopra descritte decorrono immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo, senza cioè piu’ dover attendere quel periodo di slittamento che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non é, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.