Gli statali che aderiranno agli strumenti di flessibilità in uscita contenuti nella legge di bilancio dovranno prestare attenzione ai termini di erogazione dei trattamenti di buonuscita.
La Legge di bilancio prevede una penalizzazione occulta per i dipendenti pubblici che faranno ricorso all’APE Sociale o all’uscita con 41 anni di contributi. L’articolo 1, co. 184, 192, 196 e 201 della legge 232/2016 prevedono, infatti, che ove il dipendente pubblico risolva in anticipo il rapporto di lavoro per accedere all’APE sociale dal 63° anno di età o all’uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (se lavoratore precoce), alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), o al cumulo dei periodi assicurativi i termini di pagamento delle indennità di fine servizio dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.
In particolare nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi o per accedere all’APE sociale dai 63 anni i commi 196 e 184 del predetto articolo 1 della legge 232/2016 prevedono che i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (cioè dai 66 anni e 7 mesi, l’attuale età anagrafica per la pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego) di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. In attesa delle prossime istruzioni Inps ciò significa che i lavoratori in questione percepiranno la prima rata del TFS tra i 12 e i 24 mesi dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ovvero non prima del perfezionamento dei 67 anni e 7 mesi a seconda del termine di pagamento che dovrà applicarsi al caso specifico. Si tratta di una norma particolarmente penalizzante soprattutto riguardo ai lavatori che utilizzeranno il cumulo potendo uscire ad età anagrafiche particolarmente basse rispetto ai requisiti Fornero.
Discorso leggermente diverso per i lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro in quanto destinatari dell’uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica o che ricorrono alla RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata. Nel loro caso i commi 192 e 201 del suddetto articolo 1 della legge 232/2016 prevedono che le indennità siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Alla stregua di quanto previsto dalla Circolare Inps 79/2014 che aveva già regolato le modalità di pagamento della buonuscita dei dipendenti pubblici in esubero ai sensi del DL 95/2012.
In tal caso, il termine di pagamento delle indennità risulterà, pertanto, fissato tra i 12 e i 24 mesi dalla data teorica in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il pensionamento con le regole Fornero; in particolare a seconda, rispettivamente, se il medesimo avesse raggiunto prima il requisito per la pensione di vecchiaia o quello per la pensione anticipata. Ad esempio un lavoratore con 62 anni e 41 anni di contributi potrà vedere l’erogazione della prima rata del trattamento di fine servizio dopo 3 anni e 10 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro invece che dopo i “normali” 24 mesi. Perchè con le regole Fornero il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi per pensionarsi ed è quindi da quella data che inizierà a decorrere il termine biennale per il pagamento della prima rata. E non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel testo della Legge di Bilancio non si rinviene, invece, lo spostamento della data di decorrenza delle indennità nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici che utilizzeranno l’APE volontario, cioè l’anticipo pensionistico erogato dal settore bancario da restituire nei successivi 20 anni una volta in pensione, risolvendo con le dimissioni il rapporto di lavoro. Non è chiaro, al momento attuale, se si tratta di una svista del legislatore o di un temperamento effettivamente voluto per attutire l’onere economico a cui andrà incontro il lavoratore. Ma in ogni caso la questione andrà seguita con attenzione.