Le istanze per l’accertamento dei requisiti dovranno essere presentate allegando, unitamente alla domanda, diversi documenti che attestino il possesso dei requisiti.
Anche i lavoratori precoci dovranno iniziare a mettere da parte la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesto per conseguire il pensionamento con 41 anni di contributi. Dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo DPCM in Gazzetta Ufficiale gli interessati in teoria potranno iniziare a presentare l’istanza di accertamento del possesso dei requisiti (c’è tempo sino al 15 luglio 2017) anche se sarà necessario attendere che l’Inps renda operativa la procedura per la ricezione delle istanze (l’Istituto ha già predisposto una circolare applicativa che sarà pubblicata non appena il DPCM sarà ufficialmente in Gazzetta). Vediamo dunque quali sono i documenti che bisogna possedere.
Oltre alla mera istanza volta all’accertamento del possesso delle condizioni l’interessato dovrà allegare prima di tutto una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno dei requisiti contributivi (i 41 anni di contributi), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per il profilo dedicato ai disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Questi requisiti, in sostanza, non devono essere necessariamente posseduti al momento in cui si presenta l’istanza ma possono essere perfezionati entro la fine dell’anno.
La documentazione da allegare all’istanza
Gli altri requisiti vanno invece già posseduti e, quindi, allegati al momento della presentazione dell’istanza di accertamento. In particolare per quanto riguarda il profilo dei lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa con esaurimento degli ammortizzatori sociali il soggetto dovrà produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cioè all’interno della conciliazione obbligatoria prevista per le imprese dimensionate al di sopra dei 15 dipendenti).
Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il primo grado convivente sarà necessario allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. Si rammenta che per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale. Ad esempio se ci sono due figli che assistono il genitore disabile solo uno di loro potrà conseguire lo strumento pur se entrambi posseggono i requisiti richiesti.
Con riguardo al profilo dei lavoratori cd. invalidi sarà necessario allegare il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
Chi si riconosce nel profilo dedicato agli addetti ai lavori gravosi dovrà produrre il contratto di lavoro o una busta paga, e una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva attestante: 1) i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze; 2) il contratto collettivo applicato; 3) le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché; 4) l’indicazione delle voci di tariffa INAIL (il cui tasso medio non dovrà risultare inferiore al 17 per mille, salvo il caso degli infermieri, ostetrici e insegnanti). Per chi, invece, svolge lavori usuranti (ai sensi del Dlgs 67/2011) la documentazione da produrre è quella più complessa prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro numero 22/2011 richiesta attualmente per il conseguimento dei benefici per i lavori usuranti (nelle more dell’adozione di un decreto che ne semplifichi la documentazione).
I tempi e la doppia domanda
Le istanze per l’accertamento del possesso dei requisiti dovranno essere presentate presso la sede Inps di residenza dell’interessato entro il prossimo 15 Luglio 2017; l’Inps avrà tempo sino al 15 ottobre 2017 per comunicare l’accoglimento o meno dell’istanza di accesso e la decorrenza utile della prestazione. Dal 2018 in poi le istanze di accesso potranno essere presentate entro il 1° marzo e l’Inps avrà tempo sino al 30 giugno per comunicare l’accettazione o meno dell’istanza. La domanda, se sussistono i requisiti, sarà sempre accettata; tuttavia ove le risorse stanziate non risultino sufficienti il lavoratore subirà uno slittamento nella data di percezione del beneficio che sarà comunicata dall’Inps successivamente.
La data del 15 luglio e del 1° marzo 2018 non è, comunque, perentoria. Gli interessati potranno presentare l’istanza entro il 30 novembre di ciascun anno ma in tal caso sarà accolta esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie (l’Inps, in questo caso, dovrà rispondere circa l’accoglimento o il rigetto della domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno).
La domanda di accesso
All’esito della conclusione del procedimento volto alla verifica della condizioni per conseguire l’ape sociale l’interessato dovrà produrre domanda di accesso alla prestazione (sempre presso la sede Inps di residenza). Il decreto stabilisce, al riguardo, che l’APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito della positiva conclusione del monitoraggio. In fase di prima applicazione e per le sole domande di accesso presentate entro il 30 novembre 2017 la prestazione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. Come già anticipato nei giorni scorsi è garantita, quindi, la retroattività del trattamento per quei soggetti che hanno maturato le condizioni prima della conclusione del monitoraggio.