salvaguardia, previdenza fisco pensioniCon il messaggio 4162 l’INPS ha reso note le istruzioni per trasmettere i dati per i pensionamenti a partire dal 1 settembre 2015.

 

Le istruzioni riguardano le cessazioni di servizio a partire dal 1 settembre nel comparto scuola e i relativi trattamenti di quiescenza.

Come presentare domanda

 

La domanda può essere presentata nei seguenti modi:

 

  • direttamente dagli interessati in maniera autonoma, attraverso i servizi telematici del portale dell’INPS a cui si può accedere attraverso il proprio PIN identificativo

 

  • rivolgendosi ai patronati

 

  • Attraverso Contact Center integrato che si può raggiungere chiamando il numero 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile

 

L’interessato dovrà comunicare all’INPS i dati necessari alla liquidazione e al pagamento della trattamento pensionistico e le istruzioni riguardano sia il personale docente che quello ATA ma anche gli insegnanti tecnico-pratici provenienti da enti locali.

 

Procedura

 

Per tutto il personale del comparto scuola che cesserà il servizio a partire dal 1 settembre 2015 i dati saranno trasmessi, in concomitanza con i rispettivi prospetti cartacei relativi alle pratiche, attraverso i flussi informatici direttamente dagli Uffici scolastici provinciali rispettando le seguenti scadenze:

 

  • 7 maggio

 

  • 21 maggio

 

  • 4 giugno

 

  • 18 giugno

 

  • 2 luglio

 

Il flusso conterrà anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del Dm numero 331/1997. Per questi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di part-time da applicare. La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando.

 

Il MIUR per consentire di individuare agevolmente l’ultima scuola di appartenenza, ha invitato le scuole a trasmettere in modo corretto i dati richiesti. La lavorazione della pratica, infatti, è di competenza della sede provinciale in cui è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando, quindi l’ultima scuola di appartenenza.