peculato-dipendente-somme-casseCommette peculato il dipendente che trattiene le somme che avrebbe dovuto versare nelle casse della P.A. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione (3601/2021).


La  Cassazione esamina il caso di due dipendenti che dopo avere incassato le somme dovute per il rilascio della carte di identità, le hanno trattenute, affermando che non vi era alcuna disposizione riguardo i tempi di consegna, dunque attendevano la richiesta da parte dei superiori. Nè è giovato il fatto che le abbiano consegnate una volta avviato il procedimento giudiziario.

Peculato per dipendente che trattiene somme che avrebbe dovuto versare nelle casse

Il peculato, in quanto reato istantaneo, hanno affermato i giudici della Corte, si consuma nel momento in cui l’agente si appropria del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione di cui abbia il possesso per ragione del suo ufficio, o dia ad essi una diversa destinazione. Ne consegue che, qualora il pubblico ufficiale abbia l’obbligo di versare nelle casse della P.A. il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell’adempimento dell’obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere, ovvero dalla necessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche a doveri d’ufficio di diversa natura.

Il principio è stato ribadito in un caso in tutto sovrapponibile a quello di specie – in relazione alla condotta dell’ufficiale di anagrafe che si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate -, là dove questa Corte ha affermato che integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che ometta o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano [tratto da lasettimanagiuridica.it]