parte-qualificazione-stazioni-appaltantiA partire dallo scorso 1° luglio il nuovo Codice Appalti ha acquisito piena efficacia: parte così anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.


Per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.

Scopriamo dunque alcune informazioni importanti in sintesi su questa materia.

Parte il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500.000 euro.

Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

Sono previsti tre livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento degli appalti:

  • fino a 1 milione di euro
  • fino a soglia comunitaria
  • illimitata.

Questi livelli risultano attribuiti dall’Anac sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti e principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

In base al nuovo Codice degli Appalti, infine, si prevede il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.

Per prepararsi sull’argomento cliccate qui.

I dati dell’Anac: poche le Stazioni Appaltanti che si sono già qualificate

I numeri dell’Anac però sembrano dare segnali poco incoraggianti sull’adeguamento delle stazioni appaltanti alle nuove regole.

Secondo quanto risulta su 26mila stazioni appaltanti solamente 2.404 hanno inviato la domanda e solo 1.571 sono state qualificate, mentre altre 286 lo sono state ma solo con riserva. Un numero esiguo, meno del 10%, che da oggi sarà in grado di ricevere il Cig, il codice necessario per bandire le gare.

Per questo motivo l’Autorità ha diramato una circolare di sollecito alle stazioni appaltanti.

Il sollecito dell’Autorità

Secondo quanto indicato dal Presidente di Anac Giuseppe Busia, fermo restando l’avvio del blocco del CIG a partire dal 1° luglio 2023, si fa presente che la presentazione della domanda di qualificazione può avvenire anche successivamente a tale data poiché al momento non sussiste alcuna finestra temporale di presentazione.

Si rende noto, inoltre, che le Stazioni appaltanti non qualificate, sia quelle che non superano il livello minimo previsto, sia quelle che per motivazioni di carattere organizzativo ritengano di non avviare sin da subito il processo di qualificazione, possono in ogni caso svolgere attività contrattuale in base alle previsioni di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) e lettera d) del Codice.

In sintesi le stazioni appaltanti:

“c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento.”

Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata

Inoltre le stazioni appaltanti o le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura
d’affidamento possono presentare a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando:

  • dati anagrafici
  • stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte
  • l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione)
  • l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere
  • l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice
  • ed eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura.

Qui potete consultare il regolamento Anac sull’assegnazione d’ufficio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it