congedo-parentaleSi allungano i congedi e i permessi per la maternità dei lavo­ratori. Il congedo di paternità, per esempio, si potrà fruire fino a quando il bimbo non spegne le dodici candeline, mentre sino a ieri era possibile fino agli otto anni. Il potenziamento delle tutele arriva dal decreto legislativo 80/2015 attuativo del Jobs Act (legge n. 183/2014) contenente le «misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro che è entrato formalmente in vigore lo scorso 25 Giugno.

 

La novità principale resta l’estensione del congedo parentale (6 mesi di astensione facoltativa dal lavoro) dagli otto ai 12 anni di età del figlio ed il contestuale allungamento da 3 a 6 anni dell’indennità di congedo parentale senza vincoli di reddito (pari al 30% della retribuzione); sostegno che si può protrarre sino agli 8 anni qualora il reddito risulti inferiore a circa 16mila euro annui. Il congedo continuerà a non poter essere indennizzato, in alcun caso, qualora fruito tra gli 8 e i 12 anni del figlio. Via libera poi alla possibilità di chiedere il congedo part-time; vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore. Con il provvedimento si estende anche il congedo per chi assiste figli disabili: i 3 anni di astensione facoltativa potranno essere concessi sino a 12 anni del figlio (contro gli 8 attuali).

 

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L’altra importante novità è l’estensione del diritto a percepire l’indennità di maternità (direttamente dall’Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

 

Sempre in materia di congedi di maternità si prevede che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto (a causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi.

 

 

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Congedi di Paternità. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

 

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell’indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all’indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

 

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l’introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

 

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l’intera retribuzione e l’assenza non rileva ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

 

La durata. Le novità per ora si applicheranno solo per il 2015. Tuttavia nel decreto sulla Cassa Integrazione, che sarà adottato entro la fine dell’estate, il Governo ha già predisposto il rinnovo strutturale delle misure negli anni successivi.