Due interventi nel 2011 e nel 2013 hanno fatto slittare di un anno i termini di pagamento della prima rata dell’indennità di buonuscita per i dipendenti pubblici.
Pagamento della buonuscita. Resta la dilazione dei termini di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici. La legge di bilancio per il 2017 non è intervenuta sui i termini per il conseguimento della buonuscita dei lavoratori pubblici. Chi lascia il lavoro nel 2017 al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni) o con l’età di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) dovrà, pertanto, attendere in media 12 mesi più altri 90 giorni per ottenere la prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni. Ancora peggio per chi ha presentato le dimissioni volontarie: l’attesa è triplicata passando da 6 a 24 mesi più altri 90 giorni. Ma non è finita. Le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 50 mila vengono rateizzate in più tranche: la parte eccedente ai 50mila, sino a 100mila euro, viene liquidata dopo 12 mesi dalla prima tranche e la parte residua, eccedente i 100 mila, verrà corrisposta dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata.
In sostanza un lavatore che decide di dare le dimissioni dal servizio in quanto ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi le donne) con diritto a un TFS di 110mila euro lordi dovrà attendere 27 mesi dalle dimissioni per la liquidazione dei primi 50mila euro, altri 12 mesi per gli altri 50mila euro, e ancora 12 mesi per il residuo di 10mila euro. Per accorciare i termini il lavoratore deve attendere la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione pubblica che avviene, come noto, al raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) se l’interessato ha raggiunto un qualsiasi diritto a pensione o, in alternativa, all’età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).
Non andrà meglio per quei lavoratori del settore pubblico che faranno ricorso agli strumenti per anticipare l’uscita contenuti nella legge di bilancio. Chi farà uso del cumulo dei periodi assicurativi, dell’APE agevolato e dell’uscita a 41 anni di contributi non potrà, infatti, anticipare il decorso dei predetti termini per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio in quanto essi inizieranno a decorrere solo dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici standard. Ad esempio un lavoratore che risolve il rapporto di lavoro per guadagnare l’uscita con i 41 anni di contributi il 31 dicembre 2017 il termine di 24 mesi + 90 gg per il pagamento della prima rata inizierà a decorrere non dalla data delle dimissioni bensì dal 30 ottobre 2018 cioè dalla data in cui egli, virtualmente, avrebbe maturato l’anzianità contributiva per pensionarsi con la pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi, ovvero dopo un anno e 10 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro con l’ente pubblico).
Inoltre, i dipendenti pubblici che ricorreranno al cumulo dei periodi assicurativi per centrare l’uscita anticipata dovranno mettere in conto una dilatazione nell’erogazione trattamento di fine servizio o di fine rapporto di diversi anni. La Circolare Inps 60/2017 ha indicato, infatti, secondo quanto disposto l’articolo 1, co. 196 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che per il personale delle amministrazioni pubbliche che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso. In tale fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.
La tavola sottostante mostra gli attuali termini di pagamento per i lavoratori del pubblico impiego a seconda dalla data di maturazione del diritto a pensione.