22, stipendi personale stataleL’Inps, col messaggio n. 2603/2016, ha reso noto che nei prossimi giorni invierà alle amministrazioni pubbliche interessate la comunicazione circa gli eventuali contributi non versati nella gestione separata a beneficio dei collaboratori.

 

Si comunica che sono state elaborate le situazioni debitorie dei committenti Pubbliche amministrazioni, che hanno denunciato tramite il flusso EMENS il pagamento dei compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/1995.

 

I periodi interessati sono relativi alle denunce che vanno dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2015.

 

La situazione debitoria comprende l’omesso pagamento del contributo, totale o parziale, relativo al singolo periodo di pagamento.

 

Nel caso in cui la Pubblica amministrazione abbia inviato, successivamente alle date di scadenza, flussi di correzione e/o integrazione dei dati relativi ai compensi erogati, nella comunicazione sarà esposto l’ultimo dato eventualmente a debito.

 

La comunicazione (ex avviso bonario) delle elaborazioni sarà inviata nei prossimi giorni tramite PEC alle Amministrazioni interessate ed avrà valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995.

 

Tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alla comunicazione sono comprese anche quelle che hanno ricevuto nell’ambito dell’operazione “Tutoraggio PPAA” richieste di contatto e chiarimento e per le quali la posizione debitoria non è stata – alla data dell’elaborazione – definita né con l’accredito o pagamento del contributo dovuto né con eventuali flussi di correzione dei dati inviati.

 

L’avviso inviato – tramite PEC – è formato da un testo fisso e da un prospetto della situazione debitoria dei contributi, con le istruzioni sia per il pagamento tramite modello F24 Enti pubblici sia tramite mandato di tesoreria.

 

Nel caso di Amministrazione con codice fiscale modificato o incorporata ad altra Amministrazione, i periodi eventualmente a debito sono scorporati e dettagliati con il Codice fiscale originario. Si invitano, pertanto, le sedi a fare attenzione al dato identificativo del codice inserito (Codice Fiscale Collegato) sia sul testo della lettera che nei prospetti allegati.

 

Si ricorda, così come specificato nel testo della comunicazione, che le sanzioni saranno quantificate, nel caso di mancato versamento, in concomitanza del passaggio alla riscossione coattiva.