ordinanze-sindaco-devono-essere-motivate-tarEcco la recente Sentenza del TAR Calabria che specifica che le Ordinanze del Sindaco, per essere valide, devono essere sempre motivate.


Nel caso in esame un’associazione ha impugnato l’ordinanza di un Comune nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare.

Il provvedimento impugnato è infatti l’ordinanza sindacale recante oggetto: 

Sulle spiagge riservate alla libera balneazione E’ VIETATO: (…) h) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati in detta attività, i cani guida per i non vedenti”.

Scopriamo nello specifico come sono intervenuti i giudici amministrativi nel merito.

Le Ordinanze del Sindaco devono essere sempre motivate: la Sentenza del TAR

In primo luogo, è fondata la censura in ordine alla violazione dell’obbligo motivazionale, in connessione con il
principio di ragionevolezza.

L’obbligo motivazionale contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale.

Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere.

Nel caso di specie, l’ordinanza ‘balneare’ impugnata è riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale, in quanto indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari.

Secondo i giudici questa motivazione non è chiara.

Inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità. La PA deve sempre optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento.

Nel caso in esame, la mancata esternazione nel provvedimento gravato anche di quale sia l’interesse pubblico
concretamente perseguito attraverso l’imposizione del divieto contestato non impedisce la formulazione di un
giudizio di sproporzione tra l’atto adottato ed il fine con esso perseguito.

In conclusione, nell’accogliere il ricorso, il Tar Calabria ribadisce come l’obbligo motivazionale contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sancisca un principio di portata generale che dunque si applica anche alle ordinanze dei Sindaci.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it