orario-straordinario-dipendenti-enti-locali-cassazioneLa Corte di cassazione sezione lavoro, con l’ordinanza 41251/2021, ha fornito importanti chiarimenti sull’Orario dello Straordinario dei Dipendenti Enti Locali e sulla sua autorizzazione preventiva.


Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003, per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro.

Scopriamo nello specifico cosa ha stabilito la Cassazione in materia di straordinario per i Dipendenti degli Enti Locali.

Cosa si intende per lavoro straordinario?

La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 è stato sostituito il limite giornaliero di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo che viene quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro.

Resta viceversa valido il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore.

La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue.

Orario Straordinario dipendenti Enti Locali: chiarimenti dalla Cassazione

La Corte di cassazione, sez. lavoro, con l’ordinanza n. 41251/2021, ha chiarito che le prestazioni di lavoro straordinario del personale di regioni ed enti locali sono rivolte a fronteggiare situazioni eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore regolare di programmazione del tempo di servizio e di copertura dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Bisogna anche ricordare che nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall’art. 97 della Costituzione, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone sempre, in ogni caso, l‘autorizzazione preliminare dell’ente di appartenenza. 

La prestazione di lavoro straordinario deve, quindi, essere espressamente autorizzata dal dirigente della struttura, che deve mettere a base delle proprie valutazioni concrete esigenze organizzative, produttive e di servizio.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice