Orari visite fiscali dipendenti pubblici nel 2023: ecco quali sono le fasce di reperibilità. Scopriamo in questo approfondimento tutti i dettagli.


Come risaputo, quando un lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non può recarsi a lavoro causa malattia, deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.

I lavoratori dipendenti devono necessariamente conoscere le regole relative a questi orari per evitare di risultare assenti senza giustificazioni valide e incorrere in sanzioni pecuniarie e/o disciplinari da parte della propria amministrazione o del proprio datore di lavoro.

Ma quali sono le fasce di reperibilità per il pubblico impiego? Si ricorda infatti che queste si differenziano rispetto a quelle per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Orari visite fiscali dei dipendenti pubblici nel 2023

Gli orari di reperibilità dei dipendenti statali (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte dell’Inps sono i seguenti:

  • 7 giorni su 7 (festivi e non festivi) compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend:
    • dalle ore 9.00 alle ore 13.00
    • e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Si tratta, come anticipato, di orari che differiscono rispetto a quelli dei dipendenti privati, che invece sono tenuti alla reperibilità sempre 7 giorni su 7 (festivi e lavorativi) ma nelle seguenti fasce orarie:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
  • e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Si ricorda che la visita fiscale da parte del medico competente, a seconda della categoria di appartenenza, considera giorni festivi anche le festività più “importanti”, come ad esempio:

  • Natale
  • Capodanno
  • Pasqua
  • Pasquetta
  • 8 dicembre
  • 15 Agosto

Le procedure

Una volta che per causa malattia non ci si può recare sul posto di lavoro va immediatamente contattato il proprio medico, che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS.

L’attestato indica peraltro solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. È possibile presentare questi documenti in formato cartaceo solo quando non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Verbale del certificato

Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.

Il datore di lavoro pubblico, al quale compete l’onere della valutazione circa la giustificabilità dell’assenza del lavoratore, può in primo luogo acquisire, per il tramite del lavoratore, il parere tecnico fornito dagli Uffici medico legali dell’Inps, sulla base della documentazione esaminata.

Allo stesso tempo il lavoratore deve:

  1. prendere nota del numero di protocollo del certificato
  2. e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti e verificarli successivamente online.

Entrambi hanno comunque l’opportunità di visualizzare ed eventualmente compiere altre azioni sui verbali online, tramite i servizi appositi dell’INPS.

Il polo unico INPS e le disposizioni maggiormente restrittive

Si ricorda che dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive.

Infatti:

  • riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare riferimento a specifiche menomazione o patologie
  • riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità è necessario che tale invalidità sia pari o superiore al 67%.

Si ricorda inoltre che il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.

Assenza durante gli orari delle visite fiscali 2023

Attenzione, perché essere assenti alla visita fiscale ha conseguenze molto serie.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS , in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Cambi di domicilio

Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.

Di recente l’Inps ha aggiornato le funzionalità all’interno del suo sportello virtuale: il lavoratore dipendente può adesso visualizzare l’elenco completo degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti.

Inoltre all’interno di questo sportello telematico è presente anche la funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

Maggiori informazioni qui.

Regole in caso di maternità anticipata

l dipendente in malattia è obbligato a rimanere reperibile negli orari della visita fiscale (che variano tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico).

Ma ci sono alcune eccezioni, come in caso di gravidanza a rischio, detta anche maternità anticipata.
La gravidanza a rischio è uno stato riconosciuto dalla Legge 151/2001, che permette alle donne di chiedere la maternità anticipata.

Il diritto è regolato dall’art.17 del Testo Unico delle disposizioni legislative, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Si può richiedere la maternità anticipata:

  • In caso di complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che potrebbero aggravarsi durante la gravidanza;
  • Se le condizioni lavorative o ambientali vengono considerate pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
  • Quando la lavoratrice non può essere spostata in altre mansioni più consone.

Maggiori informazioni qui.

Sanzioni

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione:

  • non avrà più diritto al 100% di retribuzione per i primi 10 giorni di malattia
  • per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%

Oltre alle sanzioni economiche, vi sono anche quelle disciplinari. Il rischio è quello di incorrere nel licenziamento, che può essere con preavviso o senza preavviso.

  • La prima eventualità avviene in caso di assenza alla visita fiscale senza giustificazione
    • per un numero di giorni superiore a 3 nell’arco di 2 anni
    • o per oltre 7 giorni nell’arco degli ultimi 10 anni.
  • Il licenziamento senza preavviso avviene generalmente
    • in caso di condotta errata del lavoratore (magari a seguito di investigazioni che ne hanno accertato il comportamento scorretto)
    • oppure in caso di falso certificato che giustifica l’assenza alla visita di controllo.

Tempistiche per fornire giustificazioni valide

Nel caso di assenza per un motivo giustificato e dimostrato, però, queste sanzioni non verranno applicate. I lavoratori malati che sono stati trovati assenti all’indirizzo indicato per le visite fiscali hanno infatti la possibilità di presentare entro 15 giorni dalla notificata sanzione, una giustificazione valida per l’assenza immotivata.

Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario sono di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il lavoratore è tenuto a fornirle.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it