Chi ha in programma, dopo aver raggiunto la pensione, di riprendere il lavoro in azienda o di dedicarsi ad un’attività di consulenza oppure mettere su una piccola azienda è spesso travagliato da un interrogativo: Posso farlo e continuare a prendere la pensione? Ciò soprattutto con riguardo alle lavoratrici che optano per la pensione liquidata con il sistema totalmente contributivo, la cd. “opzione donna“. 

Il cumulo nel sistema retributivo o misto – Prima di tutto bisogna precisare che la risposta nella maggior parte dei casi è positiva. Chi ha la pensione liquidata nel sistema retributivo o misto non corre il rischio, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda o di un lavoro autonomo, di vedersi sospesa o ridotta la pensione. Dal 2001 la sua rendita previdenziale (di vecchiaia) è, infatti, totalmente cumulabile, con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo. E dal 2009 la facoltà di cumulo è stata estesa anche alle pensioni di anzianità.

Il regime sperimentale consente alle lavoratrici di andare in pensione in anticipo accettando di avere un assegno calcolato con il sistema contributivo. Non è stato però chiarito da Inps e Ministero del Lavoro se costoro possono cumulare pensione e redditi da lavoro.

Si ricorda, tuttavia, che ci sono alcune prestazioni per le quali specifiche disposizioni normative escludono il cumulo, come ad esempio i trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili, nonché le prestazioni erogate ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Nel sistema contributivo – Per chi, invece, ha iniziato a versare i contributi da gennaio 1996 e per chi, in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa, è divenuto pensionato optando per il sistema contributivo, le regole in materia di cumulo della pensione con l’attività lavorativa sono sempre state più rigide e complesse.

Dal 1° gennaio 2009, però, per effetto di quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legge 112/08, sono totalmente compatibili con il lavoro dipendente o autonomo le pensioni di vecchiaia (nel sistema contributivo sono denominate prestazione di vecchiaia anche quelle conseguite indipendentemente dal requisito anagrafico, come la pensione anticipata) quando questa prestazione è stata raggiunta, alternativamente: con almeno 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo; con almeno 40 anni di contribuzione; con almeno 35 anni di contributi congiuntamente all’età anagrafica minima prevista dalla Legge 247/2007 (cioè nel 2014 con almeno 61 anni anni e 3 mesi di età). La normativa in questione è applicabile sia per i trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, sia per le forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata dell’Inps.

Cumulo ed Opzione Donna – Nella fretta di scrivere la norma il legislatore ha, però, dimenticato di stabilire cosa accade, in materia di cumulo tra lavoro e pensione, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo le quali, com’è noto, possono conseguire il trattamento con 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi. E quindi, una lettura rigida della normativa, porterebbe a concludere che le lavoratrici in questione non possono cumulare la pensione con reddito da lavoro. .

Tuttavia si deve precisare che la pensione liquidata con le regole del regime sperimentale non è una pensione conseguita nel regime contributivo puro (secondo quanto previsto dalla Riforma Dini del 1995), motivo per cui una lettura logico-sistematico della norma dovrebbe indicare per la cumulabilità con gli altri redditi da lavoro dipendente e autonomo. L’articolo 1, comma 9, della legge 243/04 prevede, infatti, che la pensione erogata alle donne optanti sia un trattamento pensionistico di anzianità. E quindi cumulabile. Sul punto si attende dunque una presa di posizione da parte dell’Inps e del Ministero del Lavoro.

 

FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)

AUTORE: Franco Rossini

 

 

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