Cresce la durata dell’indennizzo per chi chiude l’attività commerciale entro il 31 dicembre 2016. L’Inps ha confermato con alcuni recenti passaggi (cfr: messaggio inps 4832/2014) che il beneficio viene agganciato ai nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia fissati dalla Riforma Fornero; la durata dell’assegno dunque potrà eccedere ampiamente il limite previgente di 3 anni. A beneficiarne saranno soprattutto le donne che potranno vantare di un sostegno economico prolungato nel tempo.
L’indennizzo per gli operatori commerciali che chiudono l’attività entro il 31 dicembre 2016 spetta sino al compimento delle nuove età pensionabili di vecchiaia fissate dalla Riforma Fornero del 2011.
Requisiti. L’indennizzo per chiusura dell’attività commerciale è stato introdotto dall’articolo 19-ter della legge 2/2009 sino al 31 dicembre 2011 e poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 490 della legge 147/2013) per ulteriori cinque anni, sino al 31 dicembre 2016, per offrire un sussidio economico a chi “rottama” la licenza commerciale sino alla pensione. Possono beneficiare dell’indennizzo (l’importo è pari a 502,39 euro per 13 mesi) gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante; i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.
Gli interessati devono poter vantare almeno 62 anni se uomini, o 57 anni, se donne, unitamente ad un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps.
La durata. L’assegno spetta sino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia come individuata dalla legge Fornero del 2011. Cioè 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 64 anni e 9 mesi per le donne sino al 31 dicembre 2015 (66 anni e 7 mesi per gli uomini e 66 anni e 1 mese per le donne dal 1° gennaio 2016). Per chi fosse, però, beneficiario nello stesso tempo delle disposizioni di salvaguardia (con i requisiti ante riforma) l’indennizzo dura fino alla prima decorrenza teorica della pensione in salvaguardia (messaggio inps 604/2015). In questa circostanza si possono trovare, ad esempio, coloro che avevano fatto domanda di versamento ai volontari prima del 4 dicembre 2011.
Incompatibilità. L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi.
L’indennizzo invece è compatibile se il beneficiario è già titolare o ha comunque maturato i requisiti per la pensione di anzianità (o anticipata) oppure se è titolare di assegno sociale. Secondo l’Inps (messaggio inps 7384/2014) l’indennizzo può essere concesso, infatti, anche a quei soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o pensione anticipata nella gestione commercianti. In tal caso l’indennizzo spetterà comunque fino al mese di compimento delle età pensionabili (vecchiaia) fissate dalla riforma Fornero.
Lo stesso per i titolari di assegno sociale: possono cumulare l’indennizzo con la prestazione sociale. Tuttavia, sempre con il citato messaggio, l’inps ha indicato che poiché il diritto all’assegno sociale è subordinato al fatto che il beneficiario non abbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassativamente fissate dalla legge, tra cui non c’è l’indennizzo) o li possegga d’importo inferiore alla misura dello stesso assegno annualmente determinato, ne potrà derivare nella maggior parte dei casi la revoca del diritto all’assegno sociale, laddove sia superato il limite reddituale annuale che per l’anno 2015 è di poco inferiore a 5.900 euro.