La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 43372 del 13 ottobre 2016, si è pronunciata in merito all’omissione di atti d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni e ai casi in cui l’archiviazione può essere annullata.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
La realizzazione, secondo la Suprema Corte, del reato di omissione di atti d’ufficio lede, oltre l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della PA, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto. Il soggetto privato, pertanto assume la posizione di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
Già lo scorso anno la Cassazione si era pronunciata sulla omissione di atti nella PA, con la sentenza 22 ottobre 2015, n. 42610.
In quel caso aveva stabilito che era punibile per omissione di atti d’ufficio il pubblico ufficiale che non risponde ad una richiesta di provvedere anche se la stessa non è direttamente a lui rivolta. Nella fattispecie il responsabile di un ufficio tecnico comunale, ricevuta dal Sindaco una lettera di diffida e messa in mora direttamente rivolta all’organo politico, non aveva provveduto nel termine di legge a comunicare l’esistenza dell’atto, nonostante la missiva fosse stata inviata a soggetto diverso da quello competente a provvedere.
La missiva era infatti comunque giunta nella sfera di conoscenza del funzionario dell’ente locale.