obbligo-vaccinale-titolari-cariche-pubbliche-elettiveDisponibile il Parere del Capo Ufficio Legislativo Ministro PA in ordine all’applicazione, anche ai titolari di cariche pubbliche elettive, dell’obbligo vaccinale.


Con la nota in data 24 gennaio 2021, l’Anci chiede un parere in ordine all’applicazione, anche ai titolari di cariche pubbliche elettive, dell’obbligo vaccinale, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che con l’articolo 1, modifica il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nell’ambito del quale introduce l’articolo 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV-2 agli ultra cinquantenni).

Obbligo vaccinale a titolari di cariche pubbliche elettive

La disposizione, in particolare, stabilisce che

…fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età …”, ferme restando, ovviamente le vigenti clausole di esclusione a favore dei soggetti per i quali la vaccinazione rappresenta un “…accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate…”.

La disposizione, pertanto, è rivolta alla generalità dei soggetti ultracinquantenni, a nulla rilevando la eventuale qualifica professionale posseduta. Ne sono destinatari, dunque, tutti i soggetti (cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), anche quelli lavorativamente “inattivi”.

Conclusioni

Proprio per tale ampio campo di applicazione la disciplina sanzionatoria introdotta con il richiamato decreto-legge, sebbene mantenga in capo ai datori di lavoro pubblici e privati specifici obblighi di controllo, ne introduce di nuovi, attraverso l’utilizzo delle informazioni in possesso del Ministero della salute, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero all’Agenzia delle entrate.

Il quadro sopra sinteticamente profferto induce dunque a ritenere, ad avviso dello scrivente Ufficio, che anche ai titolari di cariche elettive e dunque anche ai Consiglieri Comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione, sia precluso l’accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione.

Il testo completo del parere

A questo link il testo completo del parere.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice