Arrivano nuovi obblighi in merito all’elenco delle informazioni da comunicare per il datore di lavoro al momento dell’instaurazione del rapporto in un’ottica di maggior tutela e trasparenza.
Le novità sono contenute dallo schema di Decreto Legislativo di ricezione della Direttiva Comunitaria 1152/2019 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo.
Ecco quali sono le novità in breve.
Trasparenza sul lavoro: nuovi obblighi per il datore di lavoro
Lo schema di decreto, attualmente all’esame delle Camere per il parere di competenza, introduce nuove disposizioni sull’obbligo informativo del datore di lavoro in merito
- alle condizioni di lavoro
- alla durata del periodo di prova
- alla possibilità per il dipendente di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro
- nonché alla prevedibilità minima della prestazione di lavoro.
L’obbligo va assolto con la consegna al lavoratore, all’atto d’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività, alternativamente: il contratto di lavoro per iscritto o copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto.
Il mancato o incompleto assolvimento dell’obbligo comporta una sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato (in caso di utilizzo di sistemi automatizzati la multa va da 100 a 750 euro).
Nel caso in cui l’orario di lavoro non sia predeterminato, o il lavoratore non venga informato con un congruo preavviso sull’incarico o la prestazione da eseguire, questi ha diritto di rifiutare l’esecuzione della prestazione, senza subire alcuna conseguenza negative, come ad esempio sanzioni o la mancata assegnazione di successivi incarichi.
Infine per i lavoratori che lamentino la violazione dei diritti previsti dallo schema di decreto in esame e dal decreto legislativo n. 152/1997, è prevista la possibilità di ricorrere ad alcuni meccanismi di risoluzione delle controversie. In particolare, è prevista la facoltà di:
- esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
- ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato;
- rivolgersi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione previste dall’art 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il testo completo dello schema di Decreto
A questo link potete consultare il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it