staffettaLa Staffetta generazionale è una possibilità riconosciuta dall’articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 (Jobs Act) alle imprese di ridurre, attraverso accordi aziendali collettivi, l’orario di lavoro dei lavoratori più anziani al fine di espandere a tempo indeterminato la forza lavoro. Per incentivare tale processo l’ordinamento riconosce particolari incentivi sia all’impresa, che può ottenere un contributo economico per i primi tre anni, sia al lavoratore che aderisce al part-time il quale, può conseguire anticipatamente parte della pensione cumulandola con l’orario di lavoro ridotto, per gli ultimi due anni di lavoro. 

 

Nello specifico ai datori di lavoro viene concesso, per ogni lavoratore assunto, un contributo a carico della gestione interventi assistenziali dell’Inps, pari al 15% della retribuzione lorda nel 1° anno e del 10% e 5% per ciascuno dei due anni successivi. In luogo di questo contributo ai giovani (di età fra i 15 e i 29 anni), assunti a tempo indeterminato, la quota contributiva del datore è dovuta nella stessa misura di quella prevista per gli apprendisti per i primi tre anni e non oltre il 29° anno di età, ferma restando la contribuzione a carico del datore di lavoro per la generalità dei lavoratori. Alle imprese sono comunque imposti precisi vincoli per il conseguimento degli incentivi economici. I contratti collettivi devono essere infatti depositati presso la direzione territoriale del lavoro e l’attribuzione del contributo e’ subordinata all’accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

 

Come detto, per incentivare le adesioni la norma riconosce, a domanda, ai lavoratori che passeranno, in virtu’ di tali accordi, ad un part-time non superiore al 50% dell’orario di lavoro pieno aventi un’età inferiore di non più di 24 mesi a quella prevista per la pensione di vecchiaia e siano provvisti dei requisiti minimi di contribuzione (20 anni), l’attribuzione anticipata di parte della pensione che andrà ad integrare lo stipendio ridotto dal part-time. Il trattamento di pensione sarà infatti cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro. In sostanza chi utilizzerà questo strumento manterrà lo stesso reddito dell’orario pieno di lavoro: parte della retribuzione arriverà dal part-time e l’altra parte dalla pensione. Al compimento dell’età di vecchiaia, il part-time cesserà e la pensione sarà percepita pienamente.

 

Nel pubblico impiego. Una staffetta generazionale è prevista anche per i lavoratori del pubblico impiego. Anche se di contenuto diverso e più penalizzante rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. L’articolo 13 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione prevede la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria, la possibilità di conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l’assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.

 

La misura, in sostanza, consentirà, su base volontaria, ai dipendenti pubblici di chiedere il part-time con riduzione della base oraria di lavoro e della relativa retribuzione per far posto ai giovani. Chi sceglierà questo percorso, oltre ad una riduzione dello stipendio, dovuta al passaggio al part-time, dovrà quindi pagarsi la differenza dei contributi tra il part time ed il tempo pieno per garantirsi l’invarianza dell’importo della pensione che, altrimenti, ne trarrebbe un nocumento. La misura andrà a regime però solo una volta che l’esecutivo avrà esercitato la delega attribuita, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Delega.