Una riflessione sulla nuova disciplina del Vice Segretario Comunale attraverso la rilettura della circolare dell’albo nazionale.
Com’è noto il Decreto Milleproroghe 2020 (D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020), al fine di sopperire alla cronica carenza dei Segretari Comunali di ruolo ed in attesa che giungano a termine le procedure concorsuali in atto, ha innovato la figura del Vice Segretario Comunale prevedendo la nuova figura del c.d. “Vice Segretario Reggente” solamente però per il triennio 2020/2022.
La figura del Vice Segretario
Questa figura, in particolare, è destinata sicuramente ad operare nei comuni a minore dimensione demografica in quanto, ai sensi dell’art. 16-ter commi 9 e 10 del citato D.L. milleproroghe, ne è stato ristretto l’eventuale utilizzo solamente in due diverse categorie di enti: i comuni fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni di segreteria con popolazione totale non superiore a 10.000 abitanti.
In tali situazioni il Sindaco, pertanto, potrà avvalersi di tale nuova possibilità per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, facendone apposita richiesta al Ministero dell’Interno e nel rispetto dei seguenti presupposti:
– Esito negativo della pubblicizzazione della sede vacanze
– Impossibilità di assegnazione di un Segretario Reggente
Il Vice Segretario deve inoltre avere particolari requisiti, oltre al titolo di studio previsto per l’accesso al corso-concorso per Segretario Comunale ovvero deve essere funzionario a tempo indeterminato presso uno degli Enti Locali di cui in argomento, avere un’anzianità di servizio di almeno due anni e partecipare ad un apposito corso di formazione di almeno 20 ore secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero e dall’albo nazionale.
Nuova disciplina del Vice Segretario Comunale: la circolare
La circolare esplicativa è di fondamentale importanza in quanto mette a confronto le due normative attualmente vigenti in materia di Vice Segretario Comunale ovvero l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 (con il DPR 165/1997) ed il nuovo art. 16-ter D.L. n.162/2019.
Infatti, la modifica introdotta al termine dell’anno scorso non va assolutamente a scalfire la “vecchia” figura del Vice Segretario prevista dal TUEL ma si va ad aggiungere a questa solamente al verificarsi di determinate condizioni, fermo restando l’assoluto carattere facoltativo di entrambe le disposizioni (la figura, in ogni caso, deve essere prevista dall’Ente all’interno del proprio regolamento degli uffici e dei servizi).
La circolare ha infatti ribadito che, tale nuova disciplina, è del tutto eccezionale rispetto alla normativa vigente introducendo una nuova fattispecie in deroga all’ordinario istituto del vice segretario per l’ipotesi di mancanza di sede di cui al DPR 465/1997 che prevede attualmente un periodo massimo di reggenza di 120 giorni dalla data di vacanza della sede stessa.
Alcuni aspetti applicativi sulla nuova disciplina del Vice Segretario Comunale
Nella circolare vengono poi rimarcate numerose differenze e chiariti alcuni aspetti applicativi di coordinamento tra la “vecchia” e la “nuova” normativa che avevano destato non pochi dubbi tra gli addetti ai lavori:
– la nuova normativa è innanzitutto priva di portata generale in quanto trova applicazione solamente in alcune categorie di enti (i comuni sotto i 5.000 abitanti o i comuni convenzionati sotto i 10.000);
– presenta un periodo di applicazione temporale limitato ad un triennio (2020-2022)
– vi è l’obbligo, solamente per i nuovi Vice Segretari reggenti (e non per quelli “ordinari”) di frequenza al corso di formazione di almeno 20 ore.
Conferimento dell’incarico
Il procedimento di conferimento dell’incarico è poi totalmente diverso in quanto diversa è la natura della funzione ricoperta.
Infatti, se, da un lato vi è il Vice Segretario “ordinario” che sostituisce il segretario in caso di sua assenza o impedimento oppure assume incarico di reggenza per un massimo di 120 giorni (non prorogabili), il nuovo Vice Segretario reggente, come definito dal Ministero, assume sicuramente una posizione diversa e più complessa.
La nuova normativa, appunto, prevede che il conferimento dell’incarico sia innanzitutto l’esito di uno specifico procedimento di autorizzazione, volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio delle funzioni mentre nessuna autorizzazione è richiesta per lo svolgimento delle funzioni di vice segretario ordinario (svolge la funzione ex lege in quanto così già previsto dalla normativa).
Il procedimento di autorizzazione
Infatti, a seguito della richiesta diretta all’albo dei segretari da parte del Sindaco (del singolo comune o del capofila della convenzione) la Prefettura dovrà verificare in primis il rispetto delle pre-condizioni di cui si è detto in precedenza (pubblicizzazione della sede vacante, assenza di manifestazioni di interesse, requisiti del funzionario da incaricare) e poi successivamente potrà rilasciare la specifica autorizzazione per un massimo di 12 mesi avendo cura di segnalare che la medesima cessa comunque di avere efficacia se non si effettua la ri-pubblicizzazione periodica della sede vacante ogni 90 giorni (tale procedimento ha la durata di 30 giorni ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990 salvo i casi d’urgenza in cui viene raccomandato nella circolare di concludere il procedimento entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza del Sindaco).
Ulteriori aspetti
Inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 16-ter in esame, viene fatta salva la possibilità per il Ministero dell’Interno, di assegnare in ogni momento un Segretario reggente anche a scavalco che fa cessare immediatamente l’incarico al Vice Segretario e di regola, specifica la circolare, deve avvenire per lo stesso periodo indicato dall’Ente locale nella richiesta di autorizzazione prescindendo anche dalla fascia professionale di iscrizione del Segretario stesso purché in possesso dei requisiti per avere titolarità di sede (per l’assegnazione degli incarichi a scavalco viene rammentata la disposizione di cui alla precedente circolare n. 25381/2013 che ne prevede fino ad un massimo di 5 compresi i comuni di titolarità di sede).
La circolare chiarisce infine che tali nuove funzioni di Vice Segretario possono essere attribuite sia a coloro già titolari di funzioni di vicesegretario “ordinario” sia esce essere scelto nell’ambito personale di ruolo dell’ente locale conferente tra i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti oppure scelti tra i dipendenti a tempo indeterminato di altri enti locali, previa autorizzazione da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro.
Il testo della Circolare
A questo link potete consultare il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale