numero-minimo-consiglieri-gruppo-mistoUn recente parere del Ministero dell’Interno, il numero 31655/2023, risponde all’interrogativo di un ente in materia di numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza n.1273/2022, ha introdotto un importante principio riguardo alla composizione dei gruppi consiliari, sottolineando la non imposizione di un numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto. Tale decisione implica che gli enti che desiderano adottare questo principio dovranno apportare modifiche statutarie e regolamentari.

Una recente richiesta di chiarimenti da parte di un segretario generale rivolta al Ministero dell’Interno verte su un punto specifico: un consigliere comunale che esce dal suo gruppo originario può unirsi a un gruppo misto unipersonale e partecipare alle commissioni consiliari permanenti? La questione è complicata dalle disposizioni dello statuto comunale e del regolamento del consiglio.

Numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto

Lo statuto comunale, all’articolo 30, limita la formazione di nuovi gruppi a quelli composti da almeno due membri, tranne nel caso delle liste con un solo seggio.

Tuttavia, la sentenza del T.A.R. Veneto afferma che non si può imporre un numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto. Il regolamento del consiglio, approvato precedentemente al TUEL n.267/2000 e allo statuto comunale del 2005, richiede che ogni gruppo sia composto da almeno tre consiglieri.

Il consigliere che esce da un gruppo senza aderire ad altri non acquisisce le prerogative di un gruppo consiliare, secondo il regolamento. In caso di più consiglieri nella stessa situazione, si costituisce un gruppo misto, ma il regolamento richiede almeno due componenti.

La sentenza del T.A.R. Veneto, tuttavia, sottolinea l’irragionevolezza di imporre un numero minimo per formare un gruppo misto, indicando che tale restrizione preclude l’iscrizione del consigliere fuoriuscito in un gruppo misto privo di connotazione politica autonoma.

È fondamentale notare, secondo il Ministero dell’Interno, che la questione della formazione e del funzionamento dei gruppi consiliari è di competenza dello statuto e del regolamento di ciascun ente locale. Pertanto, il consiglio comunale ha il compito di interpretare tali norme e valutare la possibilità di modificare il regolamento per adeguarlo alla sentenza del T.A.R. Veneto.

In merito alla formazione delle commissioni consiliari, è essenziale rispettare il principio di proporzionalità, come previsto dal TUEL n.267/2000 e dal regolamento comunale. La sentenza del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2017 sottolinea che il principio di proporzionalità può essere attuato non solo attraverso la composizione dell’organo ma anche con modalità di voto che riflettano il peso rappresentativo delle diverse forze politiche.

In conclusione, se un ente intende adottare il principio emerso dalla sentenza del T.A.R. Veneto, dovrà apportare modifiche allo statuto e al regolamento, considerando anche i poteri e l’organizzazione del gruppo misto unipersonale nelle commissioni consiliari.

Il testo del parere del Ministero dell’Interno

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it