Dal 1° gennaio 2015 sono rivalutati:
- i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione
- i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni stessi.
Le disposizioni contenute nella circolare n. 181 del 23 dicembre 2014 riguardano coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
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Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
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Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
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Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I. TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L’ANNO 2015
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2014 è stata pari al 2,1% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da1 a4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
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Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II. LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L’ANNO 2015
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 502,39.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2015:
– Euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– Euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale