Con il recente parere 31663/2023 il Ministero dell’Interno sintetizza le linee guida per la comprensione delle norme attuali sui gruppi consiliari negli Enti locali.
Il segretario di un comune ha chiesto al Ministero dell’Interno un parere (Parere n.31663 del 13.11.2023) in merito ai gruppi consiliari.
La domanda riguardava la costituzione di un nuovo gruppo da parte di due consiglieri usciti dalla maggioranza e la presunta contraddizione tra le norme statutarie.
In sintesi il dicastero ha analizzato la richiesta e ha chiarito che non sembra esserci un conflitto tra due disposizioni statutarie, poiché esse regolano situazioni diverse.
Le norme sui gruppi consiliari secondo il Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che le regole riguardanti la formazione e il funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere stabilite all’interno dello statuto o del regolamento di ciascun ente locale. Questo aspetto è cruciale per garantire un quadro normativo chiaro e coeso, adeguato alle specificità di ogni comune.
Ruolo dello statuto e del regolamento
Lo statuto di un ente locale costituisce il documento fondamentale che ne definisce l’organizzazione e le competenze. In questo contesto, l’articolo 18 dello statuto esaminato dal Ministero regola la questione dei gruppi consiliari, fornendo le linee guida di base. Il comma 2 stabilisce che i consiglieri possono formare gruppi diversi dalle liste elettorali se composti da almeno tre membri. Il comma 4, invece, consente a ogni consigliere, durante il mandato, di abbandonare il proprio gruppo o unirsi a un gruppo esistente, purché formato da almeno 2 membri.
Il Ministero ha sottolineato che non c’è contrasto tra i due commi poiché trattano situazioni diverse. Il comma 2 si riferisce alla formazione di un nuovo gruppo, mentre il comma 4 riguarda la possibilità di cambiare gruppo nel corso del mandato.
Tuttavia, è spesso necessario integrare queste disposizioni con un regolamento del consiglio comunale, documento più dettagliato e specifico che disciplina aspetti più operativi e pratici.
Necessità di regolamentazione locale
L’assenza di un regolamento del consiglio comunale nel caso in questione implica infatti che l’ente locale dovrà temporaneamente trovare una soluzione autonoma. Ciò significa che, fino a quando non sarà adottato un regolamento specifico, l’ente dovrà definire autonomamente la procedura per individuare i capigruppo all’interno dei consigli comunali.
Procedura per individuare i capigruppo
La decisione autonoma riguarda la scelta del metodo attraverso il quale si designano i capigruppo all’interno dei gruppi consiliari. Questa procedura dovrebbe essere trasparente e democratica, garantendo rappresentatività e coerenza con le norme statutarie esistenti. Potrebbe coinvolgere consultazioni interne, votazioni o altri meccanismi che riflettano le dinamiche specifiche dell’ente locale.
Sollecito all’adozione del regolamento
Il Ministero hainfine sottolineato l’urgenza dell’adozione del regolamento del consiglio comunale. Questo atto, conforme all’articolo 7 del TUOEL, rappresenta un passo essenziale per stabilire in modo definitivo e dettagliato le modalità di funzionamento del consiglio comunale, comprese quelle relative ai gruppi consiliari.
Il testo completo del parere
Potete consultarlo direttamente qui.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it