Ecco una panoramica completa su quali sono requisiti e paletti per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione dal nome NASpI.
L’indennità di disoccupazione è un assegno mensile erogato dall’Inps nei confronti di chi perde il posto di lavoro a seguito di un licenziamento. Da qualche anno porta il nome di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Per maggiori informazioni relative alla NASpI per l’anno 2020 potete consultare questo nostro approfondimento.
Quello che ci interessa esaminare in questo articolo sono i requisiti per ottenere il beneficio.
NASpI: i requisiti per ottenerla
Per questo motivo tracceremo qui di seguito una panoramica su tutti i requisiti utili per poter fruire della NASpI.
Ovviamente il primo step utile per ottenerla è dimostrare che non si è occupati.
Ma sono anche tanti altri i paletti da rispettare.
Requisiti di base
In primo luogo per poterne fruire bisogna essere lavoratori dipendenti, con un contratto di lavoro subordinato (a esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che acquisiscono lo stato di “disoccupati”.
Sono compresi nell’elenco dei beneficiari:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Chi non può accedere all’indennità?
Invece non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- oppure lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Perdita involontaria del lavoro: cosa significa?
In buona sostanza si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come abbiamo letto prima uno dei requisiti chiave è quello relativo alla perdita involontaria del lavoro: ma cosa vuol dire nello specifico?
Significa che lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato dalla volontà del lavoratore di abbandono del posto di lavoro.
Sono esclusi pertanto dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Eccezioni
Ciò nonostante in alcuni casi l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, resta consentito.
Nello specifico si valutano come ammissibili all’accettazione dell’indennità anche i seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa. Qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- alcuni casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Questo purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- e infine licenziamento disciplinare.
Requisiti di tipo lavorativo
Sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate come
- lavoratori a domicilio
- e lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri
il requisito è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione.
Nel caso dei lavoratori agricoli, quando il numero delle giornate lavorate non risulta dagli archivi telematici o se questi non risultano ancora aggiornati, per la verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi si farà ricorso alle buste paga del lavoratore.
Casi di estensione del requisito delle 30 giornate di lavoro
Esistono oltretutto alcuni eventi che, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono la disoccupazione, determinano l’ampliamento del periodo di 12 mesi.
Tra questa tipologia di eventi possiamo riscontrare tra gli altri:
- malattia e infortunio sul lavoro;
- periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché, all’inizio dell’astensione, risulti già versata o dovuta contribuzione;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- e infine periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali, prevista dall’articolo 31, legge 300/1970.
Requisiti di tipo contributivo
Per ottenere la NASpI occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
A indicare questi minimali esistono la legge 11 novembre 1983, n. 638 e la legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Come indicato dal Messaggio numero 710 del 15 02 2018 ai fini del perfezionamento di questo requisito si considerano utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione,
- sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro
- sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Infine fanno eccezione a questi requisiti di natura contributiva i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti.
Periodi non utili ai fini dei requisiti di natura contributiva
In estrema sintesi, invece, non si considerano utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.
Proroga della domanda della NASpI
Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda di NASpI. La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.
Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo dedicato alla proroga e l’articolo di riepilogo sulla NASpI 2020.
AGGIORNAMENTO: Il Decreto Agosto 2020, all’art.5, ha introdotto e regolamentato una nuova proroga per quanto riguarda NASpI e DIS-COLL. Maggiori informazioni a questo link.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il 29 Settembre 2020 è arrivata una nuova Circolare INPS con ulteriori chiarimenti (per maggiori informazioni clicca qui).
Casi di perdita e di decadenza della NASpI
Chiudiamo questa rassegna con le note dolenti: in quali casi si rischia di perdere definitivamente la NASpI? In quali casi essa decade automaticamente?
Molto brevemente esistono anche alcuni paletti, alcune cause, che fanno perdere il sussidio. Qui di seguito elenchiamo sinteticamente quali sono queste cause:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all’Inps;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo