Il decreto sugli ammortizzatori sociali conferma la possibilità, per i beneficiari della Naspi, di chiedere la liquidazione anticipata della prestazione per incentivare l’autoimpiego.
Chi fruisce della Naspi può chiedere l’erogazione dell’importo in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo. E’ quanto prevede l’articolo 8 del dlgs 22/2015. Si tratta di novità significativa poichè pone a regime la possibilità, prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini – ASpI, ma solo in via sperimentale, per il periodo 2013 – 2015, di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell’indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
La misura prevede che il lavoratore beneficiario della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento a cui avrebbe avuto diritto e che non gli è ancora stato erogato, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o un’attività di impresa individuale o al fine di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Per ottenere la liquidazione l’interessato dovrà presentare all’INPS, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione anticipata, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Attenzione però ad eventuali forme di reimpiego. Se il lavoratore beneficiario della liquidazione anticipata della prestazione instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, dovrà restituire l’intero ammontare dell’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
A differenza dunque di quanto accade attualmente non è prevista la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente (rapporto la cui cessazione ha dato luogo al trattamento di disoccupazione).
Occhio inoltre agli effetti collaterali che tale decisione assume dal punto di vista pensionistico. Chi sceglie l’erogazione anticipata della NASpI non potrà ottenere l’accredito della contribuzione figurativa (né all’assegno per il nucleo familiare) con ovvie ripercussioni sulla pensione.