Web Job Search Key

Scatta la stretta dell’ammortizzatore sociale per coloro che prestano lavoro per sei mesi all’anno. Ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione, i lavoratori stagionali saranno trattati, dal 1° gennaio 2016, alla stregua di qualsiasi altro lavoratore. E pertanto potranno godere di una naspi pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, cioè sino ad un massimo di tre mesi. Lo certifica l’Inps nella scheda pubblicata oggi con la quale l’Istituto riepiloga le novità in vigore da quest’anno con riguardo ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Il lavoro stagionale, com’è noto, si caratterizza per la mancanza di continuità dell’attività esercitata, ossia per l’alternarsi – nel corso dell’anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all’attività (ad esempio concentrazione dei flussi turistici in alcuni mesi dell’anno).

 

La stretta. In base alla normativa vigente fino al 2014 i lavoratori stagionali, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi nell’anno erano in grado di percepire, nello stesso anno, altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione. Questo regime, ricorda l’Inps,  implicava che i lavoratori stagionali assorbissero annualmente circa il 12% della spesa totale per l’indennità di disoccupazione pur rappresentando solo il 2,5% del totale degli assicurati. La NASpI, in vigore da maggio 2015, ha allineato più strettamente la durata delle prestazioni all’anzianità contributiva del lavoratore. Con le nuove regole, un lavoratore stagionale che ha lavorato 6 mesi nell’anno può  percepire, nello stesso anno, una indennità pari a 3 mesi.

 

La vecchia normativa era particolarmente generosa. Per dare un’idea dell’entità dei trasferimenti coinvolti, l’Inps considera il caso di  un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili (prossima al valore medio delle retribuzioni che questi lavoratori percepiscono nei periodi di attività) che in un anno avesse lavorato  per sei mesi ricevendo per i restanti sei mesi il trattamento ASpI. Questo lavoratore, a fronte di un contributo di 118 euro (1,31% della retribuzione), otteneva una prestazione di circa 7.000 euro e una copertura figurativa nel periodo pari a 2.970 euro. Il rapporto tra contribuzione e prestazione era dunque pari all 1,2 per cento. In altre parole il lavoratore otteneva 84 euro di prestazioni immediate o differite (il contributo figurativo alla pensione) per ogni euro di contributi versati.

 

Con le nuove regole, invece, un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili che in un anno lavora per sei mesi e per tre mesi percepisce il trattamento NASpI, a parità di contributo (118 euro) otterrà una prestazione di circa 3.600 euro e una copertura figurativa del periodo pari a circa 1.480 euro. Il rapporto tra contribuzione e prestazione passa a cosi al 2,3%, ovvero 43 euro di prestazione immediata o differita (il contributo figurativo alle pensioni) a fronte di un euro versato.

 

Il passaggio alla nuova prestazione. L’impatto della nuova legge sulla durata della prestazione, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, è stato tuttavia reso graduale per effetto di una lettura interpretativa avallata dal Ministero del Lavoro e contenuta nelle circolari INPS nn. 94, 142 e 194 del 2015 e, successivamente, per effetto dell’intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 148 del 2015. Quest’ultimo decreto ha previsto, infatti, che per i lavoratori con qualifica di stagionali appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, per le sole cessazioni dal lavoro intervenute tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, non trova applicazione la disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 (disposizione che stabilisce che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione) relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

 

Ne consegue che, per i lavoratori di questi settori, nel caso in cui la durata della disoccupazione (NASpI), calcolata sulla base delle disposizioni previste dalla nuova norma, risulti inferiore a sei mesi, per determinare la durata della prestazione sono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione. Grazie a questo intervento, per l’anno 2015, è stata così assicurata a questa categoria di lavoratori una tutela di disoccupazione della durata di circa sei mesi (26 settimane), analogamente a quanto avveniva in vigenza delle precedenti prestazioni di disoccupazione. Ma chi perderà il lavoro dal 1° gennaio 2016 non potrà più beneficiare di questo vantaggio.