L’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha elaborato una nota sulle modifiche di maggior interesse per i Comuni da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al dl Milleproroghe 2022.
Ricordiamo che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato approvato il 17 febbraio scorso dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera e passa adesso all’esame dell’Assemblea.
Nella sue recente nota l’Anci ha voluto esaminare nel dettaglio queste modifiche che riguardano nello specifico gli Enti Locali.
Milleproroghe 2022: nota sulle modifiche di maggior interesse per i Comuni
Riportiamo qui di seguito una parte degli emendamenti approvati di maggior interesse per i Comuni.
I restanti sono approfonditi in dettaglio nel testo della nota alla fine di questo articolo.
Finanza Locale
- Proroga termine per la deliberazione del bilancio di previsione. Si dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022. (Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5- duodevicies)
- Ristrutturazione con accollo allo Stato del debito locale. L’emendamento integra le norme relative alla ristrutturazione con accollo allo Stato del debito locale contenute nel c. 557 della legge di bilancio 2020 e nell’art. 39 del dl 162/2019, non ancora La nuova norma permette di ampliare i benefici economici derivanti dall’operazione, sotto due distinti profili.
- Fondo di solidarietà comunale. Viene modificata la lettera d-bis) dell’art. 1, comma 449 legge 232/2016, stabilizzando la quota di 25 milioni destinata a mitigare gli effetti delle variazioni negative del Fondo di solidarietà comunale dovute alla perequazione. Tale quota sarebbe decaduta dal 2023.
- Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI. Si prevede che, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione, lasciando per il 2022 qualche interrogativo sulla prevalenza di questo nuovo termine specifico rispetto al termine del bilancio, fissato al 31 maggio.
Investimenti
- Richieste contributi investimenti opere pubbliche. La norma proroga i termini per le richieste di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 140 e 141 della legge 145/2018). I comuni pertanto possono comunicare le richieste di contributo per il 2022 al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022 (invece del 15 febbraio 2022). L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 31 marzo 2022 (invece del 28 febbraio), con decreto del Ministero dell’interno.
- Piani urbani integrati. La norma allunga i termini a disposizione delle città metropolitane per individuare i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana (entro il 21 marzo 2022 invece che entro il 17 marzo) e prevede, altresì, che il livello progettuale minimo richiesto per l’ammissibilità dei progetti si identifichi con il progetto di fattibilità, abrogando il riferimento al “progetto di fattibilità tecnico economico”.
Personale
- Assunzioni per PNRR nei comuni capoluogo con popolazione fino a 000 abitanti. La norma prevede che al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al termine del 31 dicembre 2026, i Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, del TUEL, possono procedere alle assunzioni di cui all’articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010. (Art. 1, comma 12-quater).
- Superamento precariato nella PA. La norma estende di un ulteriore anno, quindi al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale tutte le Pubbliche amministrazioni possono perfezionare i processi di stabilizzazione del personale precario che abbia i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, de D.L.gs n. 75/2017 entro il 31 dicembre 2017.
Il testo completo della nota
A questo link potete consultare il testo completo della nota Anci.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it