L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento dell’indennità di malattia per i lavoratori che percepiscono un trattamento pensionistico.


Le precisazioni, contenute nella circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, si sono rese necessarie a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute all’ente previdenziale.

Il quadro normativo

Secondo quanto già stabilito nella circolare n. 95 bis del 2006, ai pensionati non spetta l’indennità di malattia per eventi insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questo principio si applica anche a coloro che, una volta terminata la loro attività, intraprendono una nuova occupazione. La ragione di questa esclusione risiede nella funzione dell’indennità di malattia, che è concepita per compensare la perdita di reddito derivante da un periodo di inattività forzata per motivi di salute.

Tale tutela, infatti, è garantita solo a chi si trovi temporaneamente senza impiego e non benefici di altre forme di reddito, condizioni che non si riscontrano nei titolari di un trattamento pensionistico. Tuttavia, la normativa vigente consente ai pensionati di intraprendere un nuovo lavoro subordinato, pur con alcune limitazioni legate all’incumulabilità dei redditi. Unica eccezione è rappresentata dai percettori di pensione di inabilità, per i quali esiste un regime di incompatibilità sancito dalla legge.

Indennità di malattia e lavoratori già pensionati

Alla luce delle attuali disposizioni, l’INPS ha confermato che ai pensionati che avviano un nuovo rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta la tutela previdenziale della malattia, purché essa sia prevista dalla normativa di riferimento. Questo riconoscimento si basa sulla necessità di proteggere il lavoratore che, pur ricevendo un trattamento pensionistico, subisce una perdita di reddito a causa della sospensione dell’attività lavorativa per motivi di salute.

Resta comunque in vigore il principio dell’incumulabilità tra indennità di malattia e pensioni non compatibili con redditi da lavoro. In particolare, la pensione di inabilità è incompatibile non solo con qualsiasi forma di impiego, ma anche con prestazioni sostitutive o integrative della retribuzione. Pertanto, in caso di assunzione, il beneficiario perde il diritto alla pensione di inabilità e acquisisce lo status di lavoratore.

Categorie particolari: operai agricoli e gestione separata

Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato, il diritto all’indennità di malattia cessa con la scadenza degli elenchi anagrafici, ovvero il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, se un operaio agricolo pensionato non avvia un nuovo impiego, perde la copertura previdenziale per la malattia.

Infine, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, la normativa prevede espressamente che i titolari di un trattamento pensionistico non possano beneficiare delle indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Di conseguenza, per questi soggetti non è dovuto il versamento della contribuzione aggiuntiva destinata al finanziamento di tali prestazioni.

Le nuove indicazioni dell’INPS chiariscono quindi un aspetto rilevante per molti lavoratori pensionati che decidono di proseguire la loro attività. Il riconoscimento dell’indennità di malattia dipenderà dalla specifica normativa applicabile, con alcune eccezioni legate alla natura della pensione percepita e al tipo di impiego intrapreso.

Le nuove indicazioni nella circolare dell’INPS

Qui il documento completo.