Arriva il freddo, la prima influenza, forte e contagiosa, e chi è a contatto per professione con molte persone oppure bambini rischia di avere quale unica via di soluzione quella di mettersi in malattia dal lavoro e recuperare le forze: ecco tutto quello che occorre sapere, le istruzioni complete.


Chi non ha mai avuto necessità di richiedere al proprio datore di lavoro questa tipologia di giornate è bene conosca le norme di riferimento ed il corretto comportamento in questo caso.

Come comportarsi per richiedere giorni di malattia?

Iniziamo ricordando che la comunicazione di malattia va fatta contestualmente al datore di lavoro e all’INPS. Grazie alla digitalizzazione di tutto il procedimento, la richiesta di malattia ha permesso di ridurre notevolmente i tempi dei vari step burocratici necessari, soprattutto se immaginiamo il richiedente malato e con difficoltà a spostarsi, ad uscire etc…

Sarà sufficiente fare una visita dal proprio medico di famiglia il quale, una volta accertato lo stato di malattia, rilascerà il certificato di malattia e sarà lui stesso a occuparsi di trasmetterlo telematicamente all’INPS, che a sua volta, avviserà il datore di lavoro. Da questo momento parte il periodo di malattia,  Negli ormai rari casi, laddove non sia possibile l’invio telematico, il lavoratore deve richiedere copia cartacea del certificato e inviarla alla sede territoriale INPS e al datore di lavoro, tutti i passaggi debbono avvenire entro due giorni dal rilascio del certificato, pena la possibile perdita di un giorno d’indennità per ogni giorno di ritardo.

I controlli

In ogni momento, delle previste fasce orarie, il lavoratore in malattia può ricevere la visita fiscale di un medico, incaricato di verificare la sua presenza presso l’abitazione, o la sede indicata come suo indirizzo di reperibilità. A partire dalla fine del 2023 sono state introdotte novità importanti, che hanno permesso di rendere uguali le fasce orarie per i dipendenti di aziende private e per i dipendenti pubblici.

Il messaggio INPS n. 4640/2023, dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 dell’allora Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, cosiddetto decreto Madia-Poletti che obbligava i lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico a rispettare le fasce di reperibilità previste dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, più duraturo rispetto all’orario ridotto previsto invece per i dipendenti privati. Una differenziazione ritenuta incostituzionale e che è quindi alla base dell’uniformazione delle regole relative alle visite fiscali 2024.

Al pari di chi lavora nel privato, anche gli statali dovranno essere reperibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto nei confronti dei lavoratori privati che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici, ma anche su richiesta dei datori di lavoro. Il lavoratore dipendente pubblico o privato, previa autenticazione sul sito INPS, potrà accedervi tramite la sezione dedicata ai Servizi Online.

Assenza durante le fasce di reperibilità

Se dovesse verificarsi una assenza durante le fasce orarie di controllo è necessario presentare tempestivamente idoneo giustificativo al controllo domiciliare per non incorrere, nel caso in cui spetti l’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e comunque in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

L’evenienza può essere tollerata solamente laddove sussistano gravi giustificazioni valide per l’assenza dall’indirizzo indicato che possiamo individuare nelle seguenti evenienze:

  • visite mediche presso il proprio medico curante, quando non è possibile effettuarle in altri momenti;
  • necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
  • ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
  • cure dentistiche urgenti;
  • necessità di recarsi in farmacia.

A queste si aggiungono anche cause non strettamente legate alla malattia come l’attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro e la visita a parenti in ospedale, se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.

Per la lavoratrice o il lavoratore assente per malattia che non risulta reperibile durante la visita fiscale è prevista una sanzione per assenza ingiustificata. In caso di assenza e non reperibilità durante gli orari indicati dall’INPS per le visite fiscali si decurta la retribuzione del 100 per cento per i primi 10 giorni di patologia; del 50 per cento per le successive giornate.

E se il datore avesse dubbi circa l’effettivo stato di malattia del proprio dipendente?

Una recentissima sentenza semplifica la vita del datore di lavoro che voglia contestare la veridicità dello stato di malattia del proprio dipendente. Con la sentenza n. 30551 del 27.11.2024, la Cassazione afferma infatti, dettagliando la specifica situazione, che il datore di lavoro che voglia contestare la correttezza della diagnosi riportata nei certificati medici posti a giustificazione dell’assenza per malattia di un proprio dipendente non è tenuto a presentare una querela di falso.

In linea con l’orientamento consolidato la sentenza afferma, che la simulazione dello stato di malattia può desumersi dalla valorizzazione di una pluralità di circostanze di fatto, nello specifico caso indicate tempestivamente dalla società nei propri atti difensivi, senza che sia necessario contestare la falsità dei certificati medici.

In questo modo la Cassazione – ribaltando quanto era stabilito in precedenza dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede. Confermato dunque il licenziamento irrogato alla ricorrente per uso improprio dell’assenza per malattia tale da far desumere la simulazione della malattia stessa.