Per il Congedo parentale, è prevista una maggiorazione all’80%, ma quando e come se ne può usufruire? Vediamolo insieme.


Nell’ultima Legge di Bilancio, è stata introdotta una maggiorazione del congedo parentale.

Si tratta, in particolare, di un secondo mese retribuito all’80%, che può essere usufruito da uno dei due genitori, purché almeno uno dei due abbia completato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

Sulla questione sono arrivati i chiarimenti dell’Inps, nelle recenti FAQ, che ha confermato quanto indicato nella circolare 57/2024.

Ecco tutte le nuove indicazioni, anche per il 2025.

Maggiorazione all’80% Congedo parentale: i chiarimenti dell’Inps

Possono usufruire del diritto all’aumento della mensilità indennizzata all’80% solamente i lavoratori dipendenti.
Il beneficio si applica se il congedo viene preso nei primi sei anni di vita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare (in caso di adozione).

Come anticipato, è essenziale che almeno uno dei due genitori debba aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

L’Inps ha, inoltre, chiarito che, se uno dei genitori ha terminato il congedo obbligatorio prima del 31 dicembre 2023, mentre l’altro lo ha fatto dopo, entrambi avranno comunque il diritto al mese di congedo indennizzato all’80%.

Sempre come anticipato, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 si riferiscono esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata non rientrano nella norma. Il beneficio si applica solamente nel caso in cui uno dei due genitori sia lavoratore dipendente e rispetti i requisiti legati al termine del periodo di congedo.

Le domande per il congedo parentale vanno effettuate mediante il portale dell’Inps.

Maggiorazione all’80% Congedo parentale: cosa succederà nel 2025?

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, nel 2024, i genitori possono usufruire di due mensilità all’80% e di sette mensilità al 30%.
Nel 2025, però, si cambia: i genitori potranno usufruire, infatti, di una sola mensilità all’80%, di una mensilità al 60% e di sette mensilità al 30%.