In una recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7746/2023, i giudici amministrativi si pronunciano sui limiti dell’Autorità Portuale nello svolgere funzioni operative di gestione.
In Italia l’autorità di sistema portuale è un ente pubblico di personalità giuridica che amministra un sistema di uno o più porti di rilevanza internazionale o nazionale.
Ha tra gli scopi istituzionali la gestione e l’organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale, oltre che la rappresentanza dei porti di sua competenza in tutto il mondo.
L’autorità di sistema portuale è dotata di autonomia amministrativa, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge. Ad essa sono state attribuite numerose funzioni, alcune delle quali in precedenza svolte dall’Autorità marittima.
Tuttavia una recente Sentenza del Consiglio di Stato delinea alcuni limiti al potere di questi enti: scopriamo dunque di cosa si tratta.
Limiti dell’Autorità Portuale: il parere del Consiglio di Stato
Secondo i giudici amministrativi, nella gestione dei porti, il principio fondamentale è la separazione tra le funzioni di governo e le funzioni operative di gestione.
Questa separazione impedisce alle Autorità Portuali di svolgere direttamente o attraverso partecipazioni societarie operazioni portuali o attività strettamente correlate.
La legge 84/1994, dopo la riforma del decreto legislativo 169/2016, vieta esplicitamente alle Autorità Portuali di svolgere operazioni portuali o attività strettamente connesse, sia direttamente che indirettamente attraverso società controllate.
Questo divieto è basato sulla natura delle Autorità Portuali come enti pubblici non economici creati per servire l’interesse generale. A queste Autorità spetta il ruolo di regolatori e non di produttori di servizi portuali, sia dal punto di vista funzionale che finanziario.
La separazione tra funzioni regolatorie e attività imprenditoriali è chiara per le Autorità di Sistema Portuale e non può essere derogata, tranne in casi eccezionali e specifici.
Queste eccezioni sono limitate alle attività economiche che servono gli interessi pubblici relativi alla promozione e allo sviluppo del sistema portuale, ma devono essere conformi all’obiettivo principale della riforma del 2016, ossia evitare qualsiasi conflitto di ruoli, come era comune nel modello precedente degli enti portuali.
Il testo completo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it