limite-eta-concorsi-pubblici-assunzioneIn un recente parere della Funzione Pubblica si fa luce sul Limite di età per partecipazione a Concorsi Pubblici e Assunzione: ecco tutti i dettagli.


I limiti di età nei concorsi pubblici sono sempre stati una questione spinosa su cui si è molto dibattuto. Si tratta di uno dei requisiti più problematici, a causa delle complessità legislative che si legano ad esso.

Abbiamo già parlato in precedenza di questo argomento in questo approfondimento curato dalla nostra Redazione.

Scopriamo invece qual è la chiave di lettura fornita di recente dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Limite di età per partecipazione a Concorsi Pubblici e Assunzione

In primo luogo la questione riguarda il limite per l’ammissione ad una procedura concorsuale pubblica di reclutamento di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La questione posta tratta della possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio previsto dall’ordinamento.

Da un punto di vista generale, si rappresenta che le previsioni che disciplinano i limiti di età per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico.

Tale età varia in base all’ordinamento di appartenenza e la possibilità di essere collocato a riposo si configura a seguito della maturazione, a qualsiasi titolo, di un diritto a pensione.

Il nuovo sistema pensionistico

Peraltro la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha ribadito la vigenza dei limiti ordinamentali anche a seguito dell’introduzione del nuovo sistema pensionistico introdotto dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con il nuovo regime sono stati elevati i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età per poter maturare tale diritto.

Il legislatore ha voluto circoscrivere con chiarezza la possibilità di superare tale limite per il personale delle pubbliche amministrazioni, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, delimitando tale possibilità alla necessità di raggiungere il primo requisito utile a pensione, a qualsiasi titolo.

Candidarsi ad un concorso pubblico

In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti.

In tal modo questo limite non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici.

Assunzioni

Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione.

Questo assunto vale:

  • a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato
  • e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà il rapporto di lavoro.

Ne consegue, in sintesi, che non possono essere sottoscritti contatti a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima per il collocamento a riposo.

Il testo completo del parere

A questo link potete consultare il documento completo della Funzione Pubblica.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto