Il Tar Lazio ribadisce il principio secondo cui l’altezza fisica del candidato non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi pubblici anche nei corpi speciali della Pa, come le forze di polizia o i vigili del fuoco.
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il provvedimento del 22.12.16 con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari – indetto con bando (DD 3747/2007) pubblicato sulla G.U. s.s. n. 90 del 18/11/2008 – per difetto del requisito dell’altezza minima (165 cm) in quanto in possesso di una statura di soli 163 cm.
Il ricorso risulta fondato poichè la ricorrente, con la statura di 163 cm., è in possesso dell’altezza minima prescritta per essere utilizzata come volontaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, che è stata già da tempo ritenuta sufficiente dalla consolidata giurisprudenza in materia anche per l’accesso a posti di ruolo del medesimo Corpo (vedi, tra tante, TAR Lazio, I bis, n. 1676/2017 che richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che ha chiarito che il limite di altezza fissato nel citato D.P.C.M. n. 411 del 1987, richiamato nel DM 2008 e nel bando risulta illegittimo, stante la medesimezza delle funzioni svolte dal personale volontario, e di conseguenza dell’illegittimità degli atti applicativi della relativa previsione (vedi, tra tante, Cons. Stato Sez. III, n. 768/2014; TAR Lazio, Sez. I bis n. 13417/2015; 10941/2015; 7571/2015 nonché, n. 2319/2015).
A seguito delle recenti modifiche normative, peraltro, di recente, la Sezione ha altresì chiarito che “Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016. Nel caso di specie anche il concorso è stato effettuato nel 2008, l’arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all’entrata in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l’esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente” (TAR Lazio, I bis n. 3588/2017, 3625-3629/2017 e 3632/2017).
In allegato il testo della Sentenza.