Ecco alcune indicazioni relative all’eventuale licenziamento del lavoratore che abusa dei permessi legge 104.


Come sappiamo tutti i lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.

Si tratta di permessi e agevolazioni legati alla legge 104/92, finalizzata ad aiutare chi è portatore di un handicap grave, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Ma cosa succede se il lavoratore abusa di questi permessi retributi? In quali casi è prevista la sanzione del licenziamento?

Licenziamento per abuso di permessi legge 104

Ovviamente, secondo un principio di buon senso, non è tenuto a dover prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore delle giornata di permesso o durante lo stretto orario di lavoro.

Tuttavia ciò non toglie che in alcuni casi siano consentite delle eccezioni e in altri no.

Secondo alcune Sentenze della Corte di Cassazione (la 5574/2016, la 17968/2016 e la 18293/2018) il licenziamento risulta legittimo quando:

  • il lavoratore utilizza buona parte dei permessi per finalità estranee ai motivi assistenziali (come tempistica adottata nel caso in esame si riscontra un tempo di assistenza pari soltanto al 17,5 per cento del totale concesso)
  • trovarsi in località differenti da quelle di assistenza (ad esempio mete turistiche) senza valide giustificazioni.

Mentre invece, al contrario, va considerato illegittimo il licenziamento per giusta causa quando il lavoratore utilizza parte dei permessi che hanno a che fare, ad esempio, con l’assistenza del parente bisognoso, per attività compensative delle energie impiegate per questa attività di supporto. Tuttavia, anche in questi casi:

  • non essere decisivi gli intervalli di tempo (quindi non troppo ampi) dedicati ad attività esulanti l’assistenza
  • si deve trattare di momenti di ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura del soggetto assistito.

Lo ha sostenuto la Sentenza 7306/2023 sempre della Corte di Cassazione: maggiori informazioni in questo articolo.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it