L’ordinanza del 30 agosto 2017, n. 21909 del tribunale di Milano, ha fornito interessanti chiarimenti sulla legittimità del licenziamento disposto da un Comune nei confronti di un proprio dipendente “furbetto”.
Il tribunale di Milano ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità presentata dai legali di un ex dipendente a tempo indeterminato, licenziato nel gennaio del 2017, il cui cartellino, sebbene l’uomo si fosse assentato dal posto di lavoro prima della fine dell’orario, era stato timbrato da un collega, a sua volta sollevato dall’incarico.
Vanno forniti però a questi licenziamenti specifiche motivazioni. Per il Tribunale, la procedura seguita dal Comune era stata corretta, in quanto i lavoratori, prima di essere sospesi automaticamente, erano stati intervistati e la contestazione formale era stata eseguita solo dopo aver ottenuto la conferma dell’uscita ingiustificata. L’amministrazione aveva quindi agito all’interno dello “spazio valutativo proprio del procedimento disciplinare” e il procedimento aveva portato al licenziamento.
Da un lato, quindi, gli enti hanno l’obbligo imprescindibile di attivare il procedimento disciplinare; tuttavia, come ricordato dai giudici milanesi, per quanto l’azione disciplinare sia doverosa, non basta il solo accertamento del fatto, ma occorre dare prova della congruità delle valutazioni che sono alla base della decisione di disporre il licenziamento. L’ordinanza mette in rilievo che, nella maggior parte dei casi, i “furbetti del cartellino” agiscono sulla base di un accordo con i colleghi, a dimostrazione del fatto che la frode è organizzata da due o più dipendenti.
Il nuovo intervento sui licenziamenti, in particolare, serve a chiarire meglio e a rendere più facile l’applicazione delle norme già varate in precedenza. Viene fatto ordine sui casi di licenziamento, dallo scarso rendimento alla cronica condotta illecita, qualora ci sia profilo penale.
In sostanza, viene confermato il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2016 con cui il governo – in attuazione della riforma Madia della Pa – ha introdotto una procedura accelerata che consente in 30 giorni prima di sospendere e poi di licenziare gli statali che timbrano senza andare in ufficio.
Ricordiamo che secondo le nuove regole i furbetti del cartellino verranno sospesi in via cautelare dal servizio, senza stipendio, entro 48 ore dalla scoperta della falsa attestazione di presenza. Se il fatto verrà confermato, il licenziamento scatterà al massimo entro 30 giorni, durante i quali il lavoratore potrà esercitare il proprio diritto di difesa. Il dipendente licenziato sarà inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per danni all’immagine della pubblica amministrazione.