Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.
Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.
1. Licenziamento disciplinare
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Le principali novità sono le seguenti:
si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni.
Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo.
La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti);
si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.
2. Società a partecipazione pubblica
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il decreto prevede, tra le principali novità:
che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
che, nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali;
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;
parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.