licenziamento-dipendenti-pubblici-differenza-scarso-rendimento-assenza-malattiaLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10963/2018, ha messo in chiaro, nel caso di licenziamento di dipendenti pubblici, la differenza tra scarso rendimento e assenza per malattia.


Licenziamento Dipendenti Pubblici: differenza tra scarso rendimento e assenza per malattia.

 

Nel caso specifico quando è illegittimo il licenziamento dei dipendenti pubblici? Quale differenza tra lo scarso rendimento e l’assenza per malattia?

 

Illegittimo il licenziamento del dipendente per scarso rendimento a seguito di ripetute malattie.

 

Licenziamento Dipendenti Pubblici: differenza tra scarso rendimento e assenza per malattia

 

Lo scarso rendimento, diversamente dalle assenze per malattia, “è caratterizzato da colpa del lavoratore”; deve dunque considerarsi ormai superato il diverso indirizzo, espresso nella pronunzia di questa Corte n. 10286 del 1996, secondo cui lo scarso rendimento previsto dalla disposizione in esame rileva indipendentemente dalla sua imputabilità a colpa del lavoratore.

 

Del resto, pronunziandosi nel senso della irrilevanza ai fini della integrazione dello scarso rendimento delle assenze per  malattia  del  dipendente,  la  giurisprudenza   largamente  maggioritaria  di  questa  Corte  aveva  già  in  precedenza  affermato  che  la  previsione  congiunta,  alla lett. d) dell’articolo 27, dello scarso rendimento e della palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente induce a ritenere implicita nel primo l’imputabilità (Cass. n. 10617 del 1997; n. 3210 del 1997; n. 10075 del 1993; n. 11593 del 1993) e che l’esonero per scarso rendimento di cui alla lett. d) del cit. art. 27 è, in sé, collegato in modo imprescindibile ad un fatto risalente alla condotta negligente dell’agente, lesiva di obblighi contrattuali (Cass. nr. 3060/1990).

 

Dunque, lo scarso rendimento può consistere nella inadeguatezza  qualitativa o quantitativa della prestazione ma a tali fini deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza e non anche di quelle determinate dalle assenze per malattia e permessi (cfr. ancora Cass. n. 3855 del 2017 in motivazione).

 

Qualora il recesso del lavoratore sia intimato per scarso rendimento essenzialmente dovuto a un elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il licenziamento è da ritenersi ingiustificato anche perché nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, per cui il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento.

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?