licenziamento-dipendenti-pubblici-atti-indaginePer la Cassazione è legittimo il licenziamento dei Dipendenti Pubblici anche se fondato sugli atti di indagine: lo ha stabilito una recente Sentenza.


Un dipendente a cui è stata comminata la sanzione del licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio (55-quater d.lgs 165/2001) contesta l’incompatibilità dei componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e la mancanza di accertamenti autonomi da parte dell’Amministrazione che, invece, si sarebbe avvalsa delle risultanze degli atti di indagine della polizia giudiziaria.

Licenziamento Dipendenti Pubblici: legittimo anche se fondato su atti di indagine

I giudici della Corte Suprema rigettano il ricorso affermando che non è rinvenibile nell’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell’art. 55 ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.

La P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.

Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nell’art. 55 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano [tratto da lasettimanagiuridica.it]