Licenziamento dei dipendenti pubblici per motivi disciplinari: la legittimità è confermata anche in caso di condanna penale non definitiva? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, gli elementi acquisiti al processo penale avevano evidenziato che il dipendente si era reso responsabile del reato di concussione continuata. In quanto, in qualita’ di assistente amministrativo presso l’Ispettorato del lavoro, abusando dei propri poteri e della propria qualita’, si era fatto consegnare somme di denaro dai gestori di due esercizi commerciali prospettando loro la possibilita’ di evitare i controlli riguardanti la regolarita’ della posizione lavorativa del personale dipendente.
In caso di archiviazione del procedimento disciplinare e di conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile di condanna. Questa volta è la stessa Pa a riaprire il procedimento penale per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del processo penale.
In quanto alle prove acquisite in sede penale, va premesso che tali risultanze, pure ove il relativo procedimento si sia concluso con sentenza di patteggiamento o in sede di giudizio abbreviato, sono validamente utilizzabili dal giudice civile che, ai fini del proprio convincimento, puo’ autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, e cio’ anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti cosi’ acquisiti in sede penale.
Secondo uno dei decreti della riforma Madia, per cui adesso si prevede espressamente che il procedimento disciplinare che sia stato invece sospeso in pendenza di vicenda giudiziaria per mancanza di elementi sufficienti per irrogare la sanzione disciplinare, possa essere riattivato dalla Pa senza attendere la conclusione del processo penale
Il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In allegato il testo completo della Sentenza.