Stretta sui licenziamenti disciplinari per i dipendenti pubblici. Lo prevede lo schema di decreto legislativo che reca le modifiche al testo unico del pubblico impiego all’esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.
Il provvedimento licenziato lo scorso mese dall’esecutivo in attuazione della Delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione inserisce all’articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 ulteriori tre ipotesi alle sei già codificate dalla legislazione vigente che legittimano l’irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare al pubblico impiego.
Esse consistono: 1) nell’essersi macchiato di colpevole di gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; 2) la commissione dolosa o gravemente colposa dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si verifica nei confronti del responsabile nei casi di mancato esercizio o di decadenza dell’azione disciplinare dovuti all’omissione od al ritardo ingiustificato degli atti del procedimento disciplinare ovvero a valutazioni manifestatamente irragionevoli dell’insussistenza dell’illecito a fronte di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare; 3) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato l’irrogazione della sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nell’arco di un biennio e l’insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio. In sostanza anche lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nell’arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio, rilevata ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009 sarà punibile con il licenziamento.
Le nuove fattispecie che integrano il licenziamento disciplinare si aggiungono a quelle già codificate nel predetto articolo 55-quater che consistono: a) nella falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignita’ personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
Sanzioni Rafforzate
Con un ulteriore modifica al testo unico del pubblico impiego lo schema di decreto legislativo dispone che tutte le condotte punibili con il licenziamento ove accertate in flagranza, daranno luogo alle sanzioni rafforzate introdotte lo scorso giugno con il Dlgs 116/2016 che in base alla normativa vigente si applicano solo nei casi di “falsa attestazione in servizio della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”. In sostanza il lavoratore che commette una delle nove predette condotte se accertate in flagranza incorrerà nella sospensione immediata dal servizio senza stipendio, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato; procedimento disciplinare accelerato; responsabilità dirigenziale nel caso di mancata attivazione del procedimento disciplinare; e responsabilità per danno d’immagine per la Pa il cui ammontare non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento. Nonostante l’intervento in questione resta da comprendere come possa essere concretamente accertabile la flagranza in alcune delle condotte in parola, come ad esempio quelle relative alla “falsità documentali o dichiarative”, per l’accertamento delle quali appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una qualche attività istruttoria; o “all’ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio”.
Altre ipotesi sanzionatorie
Da segnalare anche altre due previsioni che potranno portare responsabilità disciplinare per il dipendente. Si prevede, in particolare, che ferma restando la possibilità che la condotta rientri tra quelle punite con il licenziamento disciplinare appena citato, i contratti collettivi nazionali possano individuare ulteriori condotte e sanzioni disciplinari (diverse da licenziamento) con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi (es. festività natalizie o pasquali) nei quali è necessario assicurare continuità dell’erogazione dei servizi all’utenza. Il dipendente viene, comunque, sospeso dal servizio (con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi) nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della P.A. al risarcimento del danno.
Procedimento Disciplinare
Di particolare rilievo vi sono, infine, anche disposizioni volte a garantire l’effettività del procedimento disciplinare, significativamente innovative rispetto alla normativa vigente. In particolare si prevede che i vizi del procedimento disciplinare (ossia la violazione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano), ferma l’eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività.