Legittimità affidamento di un Ente Pubblico ad esperto:: chiarimenti importanti in una risposta ad un quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale.
Questa Amministrazione Provinciale vorrebbe affidare un incarico ad un esperto (dell’importo di euro 4.500) al fine di valutare la situazione economica di un consorzio di cui fa parte al fine di valutare le migliori scelte da adottare (scioglimento o trasformazione). E’ legittimo tale affidamento?
Risponde Andrea Bufarale
Legittimità affidamento di un Ente Pubblico ad esperto: chiarimenti importanti
Il quesito proposto trova risposta nelle previsioni di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con particolare riferimento all’affidamento di servizi.
Infatti, un servizio di valutazione economica/giuridica reso da un esperto in materia non può che essere ricondotto, secondo la disciplina del codice dei contratti, alla fattispecie dell’acquisto di servizi ed in particolare, secondo l’importo evidenziato (di euro 4.500) nella citata fattispecie di cui all’art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “contratti sotto soglia” ed inferiore ai 40.000 euro.
Nel caso di specie, oltretutto, essendo un servizio inferiore ai 5.000 euro non è neanche richiesto l’acquisto mediante i mercati elettronici (MePA) come previsto dall’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l’art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che:
“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
Si rammenta comunque alla stazione appaltante di rispettare in particolare, nell’affidamento di cui trattasi, le disposizioni di cui alle Linee guida ANAC 4.4.1, dove è previsto che in tale fattispecie l’affidamento può essere regolarmente effettuato mediante “apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata“.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]