Legge sul Whistleblowing, il regolamento ANAC è entrata in vigore: ha valore legale dal 4 dicembre 2018 la Delibera ANAC 30 ottobre 2018, n. 1033.
In vigore dal 4 dicembre 2018, la Delibera ANAC 30 ottobre 2018, n. 1033 recante “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislati-vo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018.
Il regolamento
Il Regolamento si compone di 14 articoli, suddiviso nei seguenti tre capi:
- Capo I (artt. 1-6) – Disposizioni generali
- Capo II (artt. 7-12) – Procedimento sanzionatorio
- Capo III (artt. 13-14) – Disposizioni finali
Questo regolamento, per chi non lo sapesse, disciplina il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 54-bis, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo presente nella piattaforma informatica presente sul sito istituzionale dell’Anac.
Cosa cambia con La legge sul Whistleblowing ed il Regolamento ANAC?
La legge sul Whistleblowing era stata, ricordiamo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla fine del 2017 (legge 179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”).
Il regolamento ANAC adesso completa la legge. Cosa cambia adesso?
La comunicazione
La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti e ai soggetti destinatari del provvedimento finale. Nella comunicazione di avvio sono indicati:
- l’oggetto del procedimento;
- la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, indicandone le modalità;
- il responsabile del procedimento;
- l’ufficio presso cui si può accedere agli atti;
- la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonchè la richiesta di audizione presso l’ufficio e il termine entro cui possono essere presentati;
- facoltà per i soggetti che abbiano esercitato una delle facoltà di cui alla lettera precedente di richiedere l’audizione al Consiglio e il termine entro cui essa può essere richiesta;
- la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e l’invito a comunicare, con il primo atto utile, l’eventuale altra PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento.
Procedimento sanzionatorio semplificato
Il procedimento e’ svolto in forma semplificata nei casi in cui:
- nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis;
- la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all’art. 54-bis, e’ ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attività preistruttoria dell’ufficio.
Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7, comma 1, contiene, altresì, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attività svolte dall’Autorità che depongono per l’irrogazione della sanzione.
Il presente procedimento e’ disciplinato dalle disposizioni dei Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 – 4, dell’art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta’ di richiedere audizione all’ufficio o al Consiglio, del Capo II.
Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti cui è stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo.
A questo link il testo completo della delibera ANAC.