liberi-consorzi-siciliaLa Corte Costituzionale sarà chiamata a dirimere la questione relativa al limite del potere legislativo primario della Regione Sicilia in materia di enti locali, in presenza di una legge nazionale definita di grande riforma economica e sociale.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale n. 17 dell’11 agosto scorso: questa legge ripristina l’elezione diretta del presidente del Libero Consorzio Comunale e del Consiglio del Libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.

 

La Consulta dovrà chiarire se le modalità di elezione dei vertici degli enti di area vasta (province o, come si chiamano adesso in Sicilia, Liberi consorzi o Città metropolitane) sono conformi ai principi della legge di riforma che devono essere rispettati anche dalle regioni a statuto speciale come la Sicilia.

 

Ammesso che sussista l’arrendevolezza di una legge di una Regione a statuto speciale rispetto ad una legge ordinaria di grande riforma economico-sociale, questo sussisterebbe soltanto rispetto ai principi e non alle modalità di attuazione.

 

La legge regionale n. 17/2017 è in contrasto con la legge Delrio, che ridisegna le province, qualificata come “grande riforma economica e sociale”, i cui principi, secondo il Governo nazionale, costituirebbero limite all’esercizio della competenza legislativa esclusiva.

 

Appare, comunque, paradossale che la Consulta potrebbe dichiarare incostituzionale la normativa siciliana proprio laddove l’Assemblea Regionale Siciliana ha previsto, per la scelta degli organi politici, il suffragio universale. La consultazione popolare, strumento principe dell’esercizio della democrazia costituzionale, potrebbe essere oggetto della censura di illegittimità.

 

Lo Statuto regionale siciliano è stato approvato con legge di valenza costituzionale ed all’art. 15 prevede che la Regione abbia competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

 

I rilievi d’incostituzionalità riguardano, infatti, principalmente gli organi di governo ed al loro sistema di elezione.

 

Incostituzionale sarebbe anche la previsione dell’attribuzione di un’indennità di carica al presidente del libero consorzio ed al sindaco metropolitano, pari a quella attribuita “al sindaco del comune capoluogo del relativo Libero consorzio o della relativa Città metropolitana”.

 

Ma cosa prevede la nuova legge?

 

Secondo la normativa regionale, il presidente del Libero Consorzio ed il sindaco metropolitano saranno eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del territorio della ex provincia.

 

Il consiglio del Libero Consorzio sarà composto dal presidente eletto direttamente e da 18 (per gli enti fino a 300.000 abitanti) o 25 (per gli enti con popolazione tra 300.000 e 600.000 abitanti) componenti, eletti anch’essi a suffragio universale.

 

Il consiglio metropolitano, invece, sarà formato dal sindaco metropolitano e da 30 (per gli enti con popolazione fino a 800.000 abitanti) o 36 (per gli enti con popolazione superiore a 800.000

abitanti) componenti, anch’essi eletti a suffragio universale.

 

Che ruolo gioca la Consulta?

 

La Corte Costituzionale dovrà decidere se l’Assemblea Regionale Siciliana ha rispettato quanto previsto dall’art. 15 del proprio Statuto speciale, avente forza di legge costituzionale, oppure avrebbe dovuto adeguarsi ai principi della legge ordinaria n. 56/2014, poiché definita legge di grande riforma economica e sociale.

 

Nelle more delle elezioni per la scelta dei loro vertici, le ex Province saranno guidate da commissari straordinari nominati dalla Regione.

 

Per la decadenza degli attuali sindaci metropolitani (i primi cittadini delle città di Palermo, Catania e Messina) si è espresso anche l’avvocato generale della Regione.