legge-regionale-rischio-costituzionalita-corte-dei-contiLegge Regionale a rischio di Costituzionalità: la Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione, può censurare la costituzionalità di una legge regionale adottata senza competenza.


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 196/2018, ha dichiarato incostituzionali due norme della Regione Liguria istitutive del ruolo dei vice dirigenti regionali al di fuori della contrattazione nazionale di comparto e in violazione della competenza statale.

 

L’illegittimità della disposizione determinerebbe anche la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), in quanto l’illegittimità della destinazione dell’incremento del Fondo per il trattamento accessorio al finanziamento della retribuzione della vice-dirigenza determinerebbe la violazione dell’obbligo di copertura.

 

In particolare, il collegio rimettente evidenzia che, dall’esame della documentazione inviata dalla Regione Liguria, è emerso che, con le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto di cui all’art. 15 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), comparto delle Regioni e delle autonomie locali, sottoscritto l’1.4.1999) relative al trattamento accessorio e premiante 2016, esigibili nel 2017, ma disposte nell’anno 2016, sono state retribuite, tra l’altro, le posizioni di vice-dirigenza.

 

Tale spesa si discosta dalle disposizioni della legge statale e dalla contrattazione collettiva nazionale, che opera sulla base di atti di indirizzo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche per la parte relativa all’importo massimo da destinare alla contrattazione decentrata.

 

Pertanto, in questo specifico caso, l’esame della censura di violazione del parametro attinente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non può che precedere quello della censura di violazione del principio di copertura delle spese.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.