legge-120-2020-semplificazioni-comuniConversione nella legge 120/2020 del Decreto Semplificazioni: la nota di lettura Anci-Ifel sulle misure di interesse per i Comuni.


L’approfondimento è relativo alle misure che riguardano i comuni contenute nella nuova Legge 120/2020, conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

In primo luogo lo scopo della legge è costruire un rapporto con la PA più semplice, con più sicurezza e affidabilità delle infrastrutture pubbliche.

Inoltre si tenta così di valorizzare il patrimonio informativo pubblico.

Legge 120/2020 sulle Semplificazioni: le misure di interesse per i Comuni

Ecco alcuni campi di interesse esaminati nella nota.

Decreto Semplificazioni 2021: la sintesi di tutte le misure.

Contratti Pubblici

La disposizione in commento introduce, al fine di

  •  rilanciare gli investimenti pubblici
  • e per rispondere alle esigenze e misure di sicurezza post Covid 19

una disciplina transitoria e straordinaria in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021 (termine più lungo introdotto con la legge di conversione, in luogo del 31 luglio 2021) viene introdotta una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti cd sottosoglia di cui:

  • all’articolo 36 comma 2 (contratti sottosoglia/fasce di importo)
  • e 157 comma 2 (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell’esecuzione) del Codice dei contratti.

Al fine di accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall’avvio del procedimento con determina a contrarre:

  • due mesi per gli affidamenti diretti;
  • e quattro mesi per le procedure con confronto competitivo.

Si introduce la possibile responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di:

  • mancato rispetto dei termini di cui sopra
  • oppre mancata tempestiva stipulazione del contratto
  • e infine tardivo avvio dell’esecuzione del contratto.

Procedure negoziate senza bando

La novità estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all’affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa e che abbiano stipulato accordi di programma con PA ex articolo 2 52 bis del Codice dell’Ambiente (bonifica dei siti inquinati) prima dell’emergenza COVID.

Semplificazioni procedimentali

Vengono introdotte diverse modifiche alla legge 241/1990, volte sia a superare alcune criticità emerse in passato nell’applicazione di alcuni istituti, sia a ridurre i tempi dei procedimenti.

All’art. 1 viene aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, cheintroduce un nuovo principio generale dell’azione amministrativa relativo alla collaborazione e alla buona fede a cui devono essere orientati i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

All’art. 2 viene introdotto un nuovo comma (4-bis) che prevede di avviare un percorso di misurazione, di comparazione con quelli previsti per legge e di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei tempi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le impreseda parte delle amministrazioni. Modalità e criteri risulteranno definiti con un DPCM previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Responsabilità erariale

La norma interviene in materia di responsabilità erariale con una distinzione tra disposizioni che operano “a regime” e quelle aventi invece efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2021.

A regime risulta chiarito:

  • chiarisce che il dolo si riferisce all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica;
  • e limita, fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni. In tal modo, ci sarà una responsabilità maggiore, per i pubblici dipendenti, in caso di inerzia piuttosto che in caso di azioni.

Sviluppo dei sistemi informativi della PA e utilizzo del Digitale nell’azione amministrativa

La norma interviene sull’art. 12, comma 3-bisdel CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. smart working).

Si introduce così l’obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali, tenendo conto delle migliori pratiche a livello anche internazionale.

Inoltre resta ferma la condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione circa i rischi legati alla sicurezza informatica e previa informazione alle organizzazioni sindacali. Infine il tutto si deve attuare attraverso la diffusione di apposite linee guida e definendo la tipologia di attività che possono essere svolte in modalità agile.

Il testo completo della nota

A questo link, per tutte le altre informazioni, potete scaricare il testo completo della Nota.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it