Il Tar Campania, con la sentenza n. 1058/2017 della sede distaccata di Salerno, depositata lo scorso 12 giugno, si è pronunciato sull’illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento, richiesto ai sensi della legge 104 1992, in quanto generico e con un’insufficienza motivazione.
L’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, prevede che
«il lavoratore di cui al comma 3 [i.e. il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
Il TAR ha affermato che «di tale valutazione discrezionale, in cui si riassume la comparazione tra le contrapposte esigenze, l’amministrazione deve dar conto nella motivazione dell’atto di diniego; motivazione che, per evitare un sostanziale svuotamento dell’istituto delle agevolazioni concesse ai familiari della persona disabile, deve essere calibrata sui dati di fatto emergenti dall’istruttoria, fondarsi su specifiche esigenze organizzative interne e, nell’ambito di queste, sul confronto tra il “disservizio” potenzialmente procurato dal trasferimento alla sede di appartenenza e la disponibilità a ricevere una nuova risorsa da parte delle sedi oggetto di richiesta»; e che, ove il dato della attuale assegnazione a “un territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” fosse di per sé idoneo a supportare il rigetto dell’istanza di trasferimento, ne deriverebbe «l’impossibilità generalizzata di accogliere richieste di trasferimento che implichino lo spostamento da una sede di servizio connotata da peculiari situazioni emergenziali e con più ampia competenza territoriale rispetto ad una sede con un ambito operativo più ristretto».
L’amministrazione nel decidere se concedere, o meno, i benefici della legge 104/1992, deve porre in essere una valutazione degli interessi contrapposti e tale valutazione, avente carattere discrezionale, riassume, appunto, la comparazione tra le contrapposte esigenze. Infine, è stato chiarito che la presenza di altri congiunti non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda di trasferimento, essendo, come detto, venuti meno i requisiti dell’esclusività e della continuità dell’assistenza.
In allegato il testo completo della Sentenza.