tredicesima, legge-104I permessi della Legge 104 non incidono sulla tredicesima: lo conferma una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 15435/2014). Il caso in esame riguardava una lavoratrice madre di un figlio disabile alla quale il datore di lavoro tratteneva dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili. I giudici hanno però chiarito che i permessi richiesti in virtù della Legge 104 devono essere computati ai fini delle ferie e della tredicesima.

 

La non computabilità dei permessi ai fini della tredicesima opera solamente se questi permessi si cumulano con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio. Chiarendo tale principio e richiamando il comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, la Corte ha sottolineato l’importanza di aderire:

 

“All’interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzo del permesso stesso”.