legge-104-permessi-retribuitiLa Cassazione apporta delle novità sulla Legge 104: permessi retribuiti basterebbe, infatti, il semplice certificato di ricovero.


Legge 104 permessi retribuiti. A stabilire questo assunto è infatti l’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, con la quale la Corte di Cassazione si è occupata del ricorso di una azienda che contestava il diritto alla retribuzione di una lavoratrice che si era assentata tre giorni per assistere la madre , ricoverata per un intervento chirurugico.

Legge 104 permessi retribuiti

La legge 104 tutela le persone con disabilità e il loro familiari stabilendo la possibilità di fruire di tre giorni di permesso retribuito anche frazionabile in ore. Possono fare richiesta dei permessi i lavoratori disabili per se stessi e i lavoratori che assistono il familiare in situazione di handicap grave, che risultano a carico fiscalmente.

Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave. Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che si diversificano a seconda delle situazioni.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).

Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3)

Il certificato di handicap viene rilasciato da un’apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l’attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale.

La Corte dei Conti, tuttavia, ha espresso il suo parere modificando quanto riguarda la questione relativa al certificato di ricovero.

Permessi retribuiti e certificato di ricovero

La Corte ha ritenuto che la “documentata grave infermità” di cui all’art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge. Per quanto riguarda Legge 104 permessi retribuitila grave infermità può infatti anche essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio.

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Conclusioni

Per questo non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi, che sono disciplinate dall’art.3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione della richiesta di permesso correlata ali’ effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all’evento, con la prova che il lavoratore deve dare della sussistenza del presupposto richiesto dall’ art.4 della legge citata, ossia dell’ effettiva esistenza di una grave infermità che, ove venga contestata dal datore di lavoro, potrà essere dimostrata anche in giudizio , come avvenuto nel caso in esame.

La lavoratrice infatti ha prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la relazione di ricovero in cui si attesta la degenza dal 14.5.al 24.5.2012 e si indica il motivo e la diagnosi della malattia. E ciò basta, nel caso di specie, ad attestare la fruibilità del permesso retribuito.

A questo link potete scaricare il testo completo dell’Ordinanza.