Legge 104: i contributi figurativi INPS 2018 come funzionano? Ecco una scheda riepilogativa con tutti i dettagli in merito.
Legge 104: contributi figurativi INPS 2018, come funzionano? L’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) prevede un bonus a chi risulta intestatario della legge 104 dandogli la possibilità di richiederlo per far fronte alle spese sostenute per la sua invalidità e fino a un massimo di 1.000 €.
Legge 104
La Legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“.
Per beneficiare delle Agevolazioni e dei Permessi previste dalla Legge 104, è necessario possedere un handicap grave: minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in situazioni stabilizzate oppure progressive, che siano causa di difficoltà di apprendimento e di integrazione.
In caso di assenza dal lavoro i periodi sono coperti figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione. Le modalità e i criteri in base a cui determinare il valore dei permessi vengono stabiliti con le stesse regole previste per l’accredito figurativo (legge 183/2010 articolo 40). La contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa.
Si parla spesso ultimamente di bonus da €1900 per assistenza legata all’assegno della legge 104. Nei prossimi giorni arriverà la circolare dell’INPS, ma al momento ciò che è certo è che questo bonus dell’importo di €1900, sarà corrisposto a coloro che assistono i familiari disabili o anziani che abbiano più di 80 anni. Si tratta di una delle misure contenute nel testo unico in materia di caregiver familiari che per chi non lo sapesse, questi altro non sono che quelle persone che Assistono un proprio familiare disabile o anziano.
Contributi Figurativi INPS
I contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva.
Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente.
Accredito a domanda
Nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, ad esempio, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi:
- servizio militare obbligatorio;
- servizio militare volontario;
- servizio civile;
- riposi giornalieri;
- maternità al di fuori di un rapporto di lavoro;
- congedo parentale durante il rapporto di lavoro;
- malattia del bambino;
- malattia e infortunio;
- aspettativa per cariche sindacali;
- aspettativa per cariche elettive;
- assenza dal lavoro per donazione sangue.
Mentre, ad esempio, sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di:
- Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- contratto di solidarietà difensivi;
- progetti di lavori socialmente utili per i quali il sussidio denominato “Assegno ASU” è corrisposto dall’INPS nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia;
- indennità di mobilità;
- o indennità di disoccupazione;
- indennità in ambito ASPI e NASPI;
- assistenza antitubercolare a carico dell’INPS.
Con riferimento al sussidio denominato “Assegno ASU”, si precisa che la contribuzione figurativa, per attività svolta in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico degli Enti utilizzatori, può essere accreditata su domanda online da parte degli stessi Enti.
Nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, per esempio, sono accreditabili a domanda i periodi in cui l’assenza dal lavoro è per i seguenti motivi:
- aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale;
- astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità o di paternità) al di fuori del rapporto di lavoro.
Mentre, ad esempio, sono accreditabili d’ufficio i periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta, nonché i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino, nei casi in cui non ci sia retribuzione.
A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.