I cosiddetti “esperti del Sindaco” in Sicilia: indicazioni della Corte dei Conti per il legittimo conferimento di tali peculiari incarichi consulenziali.


Con la deliberazione n. 109/2024/VSGO, seppur incidenter tantum, la Sezione regionale di Controllo per la Regione siciliana si è recentemente premurata di fornire importanti indicazioni ai Comuni siciliani in ordine alla peculiare disciplina contenuta nell’art. 14 della L.r. siciliana n. 7 del 1992, anche tenuto conto della rilevante pronuncia della Corte costituzionale resa con la sentenza n. 70 del 15 marzo 2022 dichiarante la parziale illegittimità costituzionale della disposizione di relativa modifica di cui all’art. 9 della L. r. siciliana n. 5 del 17 febbraio 2021.

Con detto innesto normativo il legislatore regionale era invero intervenuto su un duplice fronte: da un lato, consentendo il rinnovo dell’incarico de quo oltre il periodo del mandato del Sindaco che l’ha originariamente conferito; dall’altro, si ampliava il potere di conferimento dell’incarico di esperto, prevedendo, in particolare, che «[l]’oggetto e la finalità dell’incarico […] possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l’ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità», in tal modo discostandosi dal modello configurato dalla disposizione originaria, che consentiva al Sindaco la nomina di esperti solo «per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza».

La verifica della costituzionalità delle figure denominate “esperti” del Sindaco in Sicilia

La parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 9 della l.r. 17.2.2021, n. 5 in materia di cc.dd. esperti del Sindaco, espressamente dichiarata per violazione dei limiti previsti dall’art. 14 dello Statuto Speciale della Regione siciliana, ha il pregio di soffermarsi a ricostruire le ragioni sottese alla attribuzione ai Sindaci siciliani di detto speciale potere di nomina di peculiari figure di “esperti”. Rintracciandole ora nell’incremento delle attribuzioni sindacali nell’ambito dell’Ordinamento siciliano intervenuto in forza della legge regionale n. 7 del 1992 – sancente, in particolare, in capo al Sindaco il potere residuale di compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza «di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti» (art. 13 della legge reg. Sicilia n. 7 del 1992), viceversa spettante alla Giunta comunale secondo la previsione generale di cui all’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 11 marzo 2013, n. 325) – ora, soprattutto, nella ratio di fondo che sorregge la legge regionale in argomento, come peraltro in passato già messo in rilievo anche dalla Corte dei conti (ex aliis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, sentenza 13 febbraio 2018, n. 38/A/2018).

L’opinione dei giudici costituzionali sulla normativa siciliana e il suo impatto

La Corte Costituzionale sottolinea invero come detta legge regionale, anticipando la disciplina nazionale, abbia ridisegnato il ruolo del Sindaco, configurandolo come organo eletto direttamente dai cittadini, sulla base del programma politico-amministrativo che si è impegnato a realizzare, senza che sussista più necessariamente un rapporto fiduciario con il Consiglio comunale, rilevando che in tale posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini, il Sindaco assume un «ruolo attivo e funzionalmente autonomo nell’ambito dell’ente locale, che si esplica anche mediante l’esercizio di funzioni generali d’indirizzo, d’impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell’ente».

Rapporto fiduciario

Proprio da ciò discenderebbe – a dir del Giudice di legittimità costituzionale l’attribuzione ai sindaci siciliani del potere di conferire gli incarichi a esperti estranei all’Amministrazione, scelti in virtù di un rapporto fiduciario e non a seguito di selezione comparativa (ex multis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, sentenza 11 febbraio 2021, n. 23/A/2021), con la finalità ultima di consentir loro di svolgere al meglio il relativo ruolo.

La Corte Costituzionale rileva altresì che secondo l’art. 14 della L.r. siciliana n. 7 del 1992 – nella versione precedente alla surrichiamata sostituzione – gli “esperti del Sindaco” potevano svolgere esclusivamente un’attività strettamente correlata all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti all’organo apicale dell’ente (ex aliis, Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, sentenza 31 agosto 2021, n. 147/A/2021), «collocandosi in un ambito organizzativo riservato all’attività politica con compiti di supporto, con una compenetrazione e coesione che si spiegava alla stregua del ruolo attribuito al Sindaco nell’ordinamento siciliano e che giustificava appieno il rapporto fiduciario a fondamento dell’incarico. Tale intrinseca coerenza viene invece meno nel momento in cui l’incarico fiduciario può riguardare il sostegno agli uffici amministrativi».

La peculiarità di questi incarichi

La doverosa considerazione della peculiarietà dell’incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico ha peraltro condotto la Consulta a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall’art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego, in linea con quanto già dedotto in diverse precedenti relative pronunce (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009), per tale via ritenendo di ammettere – nel caso di specie –  il rinnovo a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l’incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.

Il parere della Corte dei Conti siciliana

Sulla scorta della delineazione del legittimo perimetro applicativo della disposizione normativa in argomento operata dalla Corte Costituzionale, la Corte dei conti Sicilia ha avuto modo di evidenziare le complessità interpretative e applicative della stessa, fornendo chiarimenti cruciali al riguardo (sull’interazione tra l’articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 e le altre rilevanti normative vigenti in materia).

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza, dalla Corte dei conti viene posta in rilievo in primis la possibilità di procedere al relativo conferimento «per l’espletamento di attività connesse con le materie di propria (del Sindaco) competenza».

Oggetto dell’incarico

Al riguardo si sottolinea che «l’oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell’incarico conferito all’esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all’esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all’effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell’ente Locale, e neppure riguardare l’esercizio di funzioni attribuite ad altri organi».

In altre parole, l’incarico di esperto del Sindaco non può quindi essere assolutamente conferito per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell’organico del personale amministrativo o tecnico dell’ente locale (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022).

Procedura selettiva e qualificazione del personale

Nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione del Sindaco si giustifica peraltro la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva.

Nella stessa prospettiva si consente di ammettere il rinnovo dell’incarico a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l’incarico è stato originariamente conferito, purché non si ecceda la durata del mandato stesso.

Sul fronte della qualificazione del personale de quo, si ritiene che la stessa sia adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere “ampiamente motivato” il conferimento dell’incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo.

Viene altresì chiarito che non è necessario l’inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 42, della legge 311/2004.

Trasparenza

La Corte dei conti affronta infine l’aspetto critico della trasparenza, evidenziando gli obblighi del Comune nel divulgare le informazioni relative all’incarico in argomento nel rispetto dei principi di accesso del pubblico alle informazioni.

Sul punto, richiamandosi a quanto di recente affermato dalla giurisprudenza contabile (ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), la Sezione di Controllo rammenta che l’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: «a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato».

Rileva altresì la Corte che la pubblicazione (che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2), e che inoltre, in caso di omessa pubblicazione, «il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta» (art. 15, co. 3).

Obblighi di pubblicazione ANAC degli incarichi di collaborazione e consulenza

Sul tema degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui al menzionato art. 15, preme infine darsi conto del recente Atto del Presidente ANAC  del 11 settembre 2024 (fasc.3628.2024), a mezzo del quale, in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune, è stato affermato esser sufficiente, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di pubblicazione de quo, la pubblicazione del link alla banca dati Anagrafe delle prestazioni PerLaPa in cui i relativi dati risultano pubblicati, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di pubblicare anche sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati, con l’ulteriore precisazione che agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001 (cfr. delibera n. 1310/2016).


Fonte: Avv. Giuseppe Vinciguerra - Segretario Generale Comune di Aragona